Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Sanità Integrativa: una sfida sostenibile e credibile al servizio dei bisogni di salute dei cittadini

Workshop Aiop - Genova, 10 aprile 2019

Valorizzare il significato dell’assistenza sanitaria integrativa nell’ambito di un Sistema sanitario che è e che deve rimanere universalistico. È l’obiettivo del workshop organizzato da Aiop “Affrontare i problemi del presente per migliorare il futuro della Sanità Integrativa”, che si è tenuto a Genova il 10 aprile.

Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi

All’inizio del mio mandato, insieme ai Colleghi del Comitato Esecutivo, abbiamo rilevato la necessità di individuare un percorso che consentisse, nel medio periodo, di dare un nostro contributo al problema ingravescente della carenza di medici specialisti.
Ci siamo, quindi, attivati per instaurare un confronto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, offrendo la disponibilità dell’Aiop nella ricerca di soluzioni condivise.
RSS
First2345791011Last

Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento legittimo se dopo il trasferimento d’azienda c’è la riorganizzazione
7025

Licenziamento legittimo se dopo il trasferimento d’azienda c’è la riorganizzazione

Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza n. 24835 del 9 ottobre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice, dirigente presso una società operante nel campo dei trasporti, la quale ha impugnato giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole poco dopo il trasferimento del ramo d'azienda presso il quale era impiegata.
La medesima, con la suddetta domanda, ha chiesto l’accertamento dell'illegittimità del provvedimento espulsivo, in quanto, a suo dire, fondato sulla cessione aziendale e, quindi, irrogato in violazione delle norme poste a tutela dei dipendenti di imprese oggetto di trasferimento ex art. 2112 c.c..
La Corte d'appello di Perugia ha respinto il ricorso, accertando come il recesso datoriale non fosse fondato sul trasferimento di ramo, quanto invece sulla nuova organizzazione aziendale che, contestualmente allo stesso trasferimento, era stata adottata dalla società cessionaria. E infatti, nel riorganizzare le attività del ramo presso cui la dirigente licenziata era in forza, il datore di lavoro aveva legittimamente disposto che talune funzioni venissero esternalizzate, mentre altre accentrate al vertice aziendale. Di conseguenza, i giudici di secondo grado avevano accertato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato alla lavoratrice fosse direttamente connesso alla riorganizzazione delle funzioni afferenti alla divisione aziendale alle quale era addetta, e non invece al trasferimento della stessa.
La lavoratrice, ritenendo la pronuncia viziata, ha dunque proposto ricorso in Cassazione.
Orbene, con l'ordinanza in oggetto, la Corte, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ha sancito che, se è vero che l’art. 2112 c.c. dispone che il trasferimento non possa essere di per sé ragione giustificativa di un licenziamento, altrettanto vero è che detta norma fa comunque salvo il potere di recesso del datore secondo le prerogative al medesimo attribuite dalla normativa generale.
Per gli Ermellini, dunque, il trasferimento di azienda non può impedire un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, laddove lo stesso sia fondato su una reale esigenza inerente la struttura aziendale. Ai fini della valutazione della legittimità del recesso datoriale, risulta irrilevante il fatto che la riorganizzazione dell’azienda avvenga in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima prerogativa riconosciuta alla parte datoriale, restando quale unico onere posto in capo all’imprenditore solo quello di dimostrare che il licenziamento è direttamente connesso alla citata riorganizzazione.
A tale proposito, la Cassazione hanno inoltre precisato che, ai fini della valutazione della legittimità del recesso datoriale, a nulla rileva il fatto che la riorganizzazione d'azienda sia avvenuta in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima prerogativa del datore di lavoro, alla quale è necessario dimostrare che il recesso sia direttamente connesso.
Su tali presupposti, i Giudici di legittimità, posto che, nel caso di specie, la società ha dimostrato di aver accentrato al vertice aziendale la funzione ricoperta dalla lavoratrice, hanno respinto il ricorso proposto dalla medesima.
Previous Article Ospedali privati e sviluppo sostenibile
Next Article La CIMOP non aderisce alla sciopero nazionale
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top