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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento legittimo se dopo il trasferimento d’azienda c’è la riorganizzazione
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Licenziamento legittimo se dopo il trasferimento d’azienda c’è la riorganizzazione

Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza n. 24835 del 9 ottobre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice, dirigente presso una società operante nel campo dei trasporti, la quale ha impugnato giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole poco dopo il trasferimento del ramo d'azienda presso il quale era impiegata.
La medesima, con la suddetta domanda, ha chiesto l’accertamento dell'illegittimità del provvedimento espulsivo, in quanto, a suo dire, fondato sulla cessione aziendale e, quindi, irrogato in violazione delle norme poste a tutela dei dipendenti di imprese oggetto di trasferimento ex art. 2112 c.c..
La Corte d'appello di Perugia ha respinto il ricorso, accertando come il recesso datoriale non fosse fondato sul trasferimento di ramo, quanto invece sulla nuova organizzazione aziendale che, contestualmente allo stesso trasferimento, era stata adottata dalla società cessionaria. E infatti, nel riorganizzare le attività del ramo presso cui la dirigente licenziata era in forza, il datore di lavoro aveva legittimamente disposto che talune funzioni venissero esternalizzate, mentre altre accentrate al vertice aziendale. Di conseguenza, i giudici di secondo grado avevano accertato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato alla lavoratrice fosse direttamente connesso alla riorganizzazione delle funzioni afferenti alla divisione aziendale alle quale era addetta, e non invece al trasferimento della stessa.
La lavoratrice, ritenendo la pronuncia viziata, ha dunque proposto ricorso in Cassazione.
Orbene, con l'ordinanza in oggetto, la Corte, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ha sancito che, se è vero che l’art. 2112 c.c. dispone che il trasferimento non possa essere di per sé ragione giustificativa di un licenziamento, altrettanto vero è che detta norma fa comunque salvo il potere di recesso del datore secondo le prerogative al medesimo attribuite dalla normativa generale.
Per gli Ermellini, dunque, il trasferimento di azienda non può impedire un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, laddove lo stesso sia fondato su una reale esigenza inerente la struttura aziendale. Ai fini della valutazione della legittimità del recesso datoriale, risulta irrilevante il fatto che la riorganizzazione dell’azienda avvenga in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima prerogativa riconosciuta alla parte datoriale, restando quale unico onere posto in capo all’imprenditore solo quello di dimostrare che il licenziamento è direttamente connesso alla citata riorganizzazione.
A tale proposito, la Cassazione hanno inoltre precisato che, ai fini della valutazione della legittimità del recesso datoriale, a nulla rileva il fatto che la riorganizzazione d'azienda sia avvenuta in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima prerogativa del datore di lavoro, alla quale è necessario dimostrare che il recesso sia direttamente connesso.
Su tali presupposti, i Giudici di legittimità, posto che, nel caso di specie, la società ha dimostrato di aver accentrato al vertice aziendale la funzione ricoperta dalla lavoratrice, hanno respinto il ricorso proposto dalla medesima.
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