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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziato il dipendente in malattia che ritarda la sua guarigione svolgendo altra attività
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Licenziato il dipendente in malattia che ritarda la sua guarigione svolgendo altra attività

Tribunale Civile di Avellino Sezione Lavoro, ordinanza n. 9900 del 7 giugno 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un lavoratore licenziato per giusta causa, poiché durante l’assenza da lavoro giustificata da malattia per lombosciatalgia svolgeva, fuori dalle fasce di reperibilità, attività di intrattenimento presso una società di organizzazione eventi, impegnandosi in movimenti e torsioni incompatibili con lo stato patologico in cui asseritamente versava.
Il lavoratore proponeva ricorso avverso il licenziamento, istando per la declaratoria dell’illegittimità dello stesso ed ottenere la reintegra nel posto di lavoro, nonché il risarcimento del danno patito. Infatti, il ricorrente eccepiva di aver svolto solo attività occasionale ed in qualità di amico dell’organizzatore dell’evento.
Il Tribunale di Avellino, con la Sentenza de qua, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese legali, richiamando un solido filone giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui “lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza della malattia” (Cass. Lav. 10416/2017).
In altre parole, secondo il richiamato orientamento, il lavoratore, in caso di malattia, ha l’obbligo contrattuale della tempestiva ripresa del lavoro e, di conseguenza, quello di adottare tutte le condotte attive necessarie, al fine di garantire una pronta guarigione.
Inoltre, è utile sottolineare come il Tribunale abbia evidenziato come le attività svolte durante il periodo di malattia vadano valutate in modo soggettivo, anche alla luce delle mansioni attribuite allo stesso.
In conclusione, il Giudice di merito nel rigettare il ricorso, ha sostenuto che l’assenza giustificata per malattia del lavoratore possa soffrire di due macrocategorie di patologie: la malattia può essere inesistente e quindi la condotta sarà valutata in frode al datore di lavoro, o incompatibile con lo stato di malattia poiché idonea fattualmente a ritardare la guarigione, con il risultato di giustificare, in entrambi i casi, il recesso del datore di lavoro.
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