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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Telelavoro transfrontaliero abituale e nuove disposizioni in materia di DURC
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Telelavoro transfrontaliero abituale e nuove disposizioni in materia di DURC

Commentiamo le novità normative in merito al DURC e il messaggio INPS sul telelavoro abituale ed il nuovo accordo quadro sul tema.

David Trotti, consulente Sede Nazionale

L’Art. 29 del D.L. n.19/2024 si pronuncia sul tema del DURC. Le novità normative hanno introdotto delle modifiche nei riguardi della fruizione degli incentivi ed assunzioni agevolate. Nello specifico è chiarito che, le agevolazioni contributive saranno concesse alle aziende che, oltre al possesso del DURC, il rispetto degli accordi collettivi e le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, abbiano regolarizzato la posizione contributiva ed assicurativa e le violazioni accertate entro i termini previsti dalla legge. Nel caso di violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati dall’Istituto o dall’Ente non potrà essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

 

Il messaggio n.1072/2024 dell’INPS accoglie le novità normative in materia di regolarizzazione comunitaria del telelavoro transfrontaliero abituale. Nello specifico si fa riferimento al nuovo accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero abituale entrato in vigore il 1° luglio 2023. L’Accordo prevede che su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio. Con il messaggio in oggetto è definito l’ambito di applicazione soggettivo dell’accordo, le situazioni alle quali non si applica, le richieste di deroga e le modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato

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