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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Regime speciali lavoratori rimpatriati e novità INPS in tema di integrazioni salariali
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Regime speciali lavoratori rimpatriati e novità INPS in tema di integrazioni salariali

Il commento ai recenti Interpelli dell’Agenzia delle Entrate in materia di lavoratori rimpatriati e le precisazioni operative sulle domande di assegno di integrazione salariale erogato dal fondo di integrazione

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

 

Con il messaggio n.2089/2022 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi relativamente alla presentazione delle domande per l’assegno di integrazione salariale erogato dal fondo di integrazione salariale. Nello specifico sono fornite indicazioni in merito alle domande presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Le casistiche trattate sono:

·      Il caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria, ma abbia allegato una scheda causale riconducibile ad altra causale;

·      Il datore di lavoro, con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente, abbia richiesto l’assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria oppure giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19;

·      Il caso in cui il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria o giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria.

Con l’interpello n.223/2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito al regime speciale per i lavoratori impatriati. Nello specifico è trattato il caso del rientro in Italia di un lavoratore con attività svolta in modalità lavoro agile alle dipendenze di un datore di lavoro estero ma mantenendo una attività lavorativa occasionale non dipendente nel paese estero. L’Agenzia si pronuncia sulla problematica se la sola volontà e non l'obbligo del contribuente di svolgere la propria attività lavorativa sul territorio italiano, sia condizione sufficiente a creare il nesso tra il rientro in Italia e l'inizio della nuova attività lavorativa e se l'eventuale reddito generato sia ammesso al beneficio del regime degli impatriati insieme al reddito di lavoro dipendente. Inoltre, se a tale reddito di lavoro dipendente svolto in modalità smart working e il reddito da lavoro occasionale prodotto all'estero possa essere riconosciuto un credito d'imposta in base alla convenzione contro le doppie imposizioni e se il beneficio possa essere mantenuto nel caso in cui negli anni successivi dovesse cambiare datore di lavoro. Nel caso dell'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è comunque ammissibile anche nel caso in cui il lavoratore rimpatriato svolga occasionalmente sul territorio estero delle prestazioni di lavoro non dipendente. Il prerequisito della prevalenza dell'attività lavorativa, anche in modalità smart-working, svolta nel territorio italiano deve essere invece rispettato. Inoltre, il regime speciale non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato e tale beneficio decade, in caso di trasferimento della residenza fuori dall’Italia prima dei due anni. In caso di scadenza del rapporto di lavoro, entro i due anni, per cause non imputabili al lavoratore, l’agevolazione non decade fatto salvo il mantenimento della residenza in Italia per un biennio.

Con l’interpello n.222/2022 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sugli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero che svolgono attività di lavoro per società italiana e attività di ricerca svolta in Italia durante il periodo di permanenza all'estero. L’Agenzia affronta il regime normativo dell’incentivo in oggetto chiarendo che il prerequisito dei due anni di docenza può essere assolto anche se tale periodo, che deve essere comunque di 24 mesi ininterrotti, non è immediatamente precedente il rientro in Italia.

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