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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Regime speciali lavoratori rimpatriati e novità INPS in tema di integrazioni salariali
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Regime speciali lavoratori rimpatriati e novità INPS in tema di integrazioni salariali

Il commento ai recenti Interpelli dell’Agenzia delle Entrate in materia di lavoratori rimpatriati e le precisazioni operative sulle domande di assegno di integrazione salariale erogato dal fondo di integrazione

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

 

Con il messaggio n.2089/2022 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi relativamente alla presentazione delle domande per l’assegno di integrazione salariale erogato dal fondo di integrazione salariale. Nello specifico sono fornite indicazioni in merito alle domande presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Le casistiche trattate sono:

·      Il caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria, ma abbia allegato una scheda causale riconducibile ad altra causale;

·      Il datore di lavoro, con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente, abbia richiesto l’assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria oppure giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19;

·      Il caso in cui il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria o giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria.

Con l’interpello n.223/2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito al regime speciale per i lavoratori impatriati. Nello specifico è trattato il caso del rientro in Italia di un lavoratore con attività svolta in modalità lavoro agile alle dipendenze di un datore di lavoro estero ma mantenendo una attività lavorativa occasionale non dipendente nel paese estero. L’Agenzia si pronuncia sulla problematica se la sola volontà e non l'obbligo del contribuente di svolgere la propria attività lavorativa sul territorio italiano, sia condizione sufficiente a creare il nesso tra il rientro in Italia e l'inizio della nuova attività lavorativa e se l'eventuale reddito generato sia ammesso al beneficio del regime degli impatriati insieme al reddito di lavoro dipendente. Inoltre, se a tale reddito di lavoro dipendente svolto in modalità smart working e il reddito da lavoro occasionale prodotto all'estero possa essere riconosciuto un credito d'imposta in base alla convenzione contro le doppie imposizioni e se il beneficio possa essere mantenuto nel caso in cui negli anni successivi dovesse cambiare datore di lavoro. Nel caso dell'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è comunque ammissibile anche nel caso in cui il lavoratore rimpatriato svolga occasionalmente sul territorio estero delle prestazioni di lavoro non dipendente. Il prerequisito della prevalenza dell'attività lavorativa, anche in modalità smart-working, svolta nel territorio italiano deve essere invece rispettato. Inoltre, il regime speciale non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato e tale beneficio decade, in caso di trasferimento della residenza fuori dall’Italia prima dei due anni. In caso di scadenza del rapporto di lavoro, entro i due anni, per cause non imputabili al lavoratore, l’agevolazione non decade fatto salvo il mantenimento della residenza in Italia per un biennio.

Con l’interpello n.222/2022 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sugli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero che svolgono attività di lavoro per società italiana e attività di ricerca svolta in Italia durante il periodo di permanenza all'estero. L’Agenzia affronta il regime normativo dell’incentivo in oggetto chiarendo che il prerequisito dei due anni di docenza può essere assolto anche se tale periodo, che deve essere comunque di 24 mesi ininterrotti, non è immediatamente precedente il rientro in Italia.

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