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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Regime speciali lavoratori rimpatriati e novità INPS in tema di integrazioni salariali
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Regime speciali lavoratori rimpatriati e novità INPS in tema di integrazioni salariali

Il commento ai recenti Interpelli dell’Agenzia delle Entrate in materia di lavoratori rimpatriati e le precisazioni operative sulle domande di assegno di integrazione salariale erogato dal fondo di integrazione

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

 

Con il messaggio n.2089/2022 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi relativamente alla presentazione delle domande per l’assegno di integrazione salariale erogato dal fondo di integrazione salariale. Nello specifico sono fornite indicazioni in merito alle domande presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Le casistiche trattate sono:

·      Il caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria, ma abbia allegato una scheda causale riconducibile ad altra causale;

·      Il datore di lavoro, con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente, abbia richiesto l’assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria oppure giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19;

·      Il caso in cui il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria o giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria.

Con l’interpello n.223/2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito al regime speciale per i lavoratori impatriati. Nello specifico è trattato il caso del rientro in Italia di un lavoratore con attività svolta in modalità lavoro agile alle dipendenze di un datore di lavoro estero ma mantenendo una attività lavorativa occasionale non dipendente nel paese estero. L’Agenzia si pronuncia sulla problematica se la sola volontà e non l'obbligo del contribuente di svolgere la propria attività lavorativa sul territorio italiano, sia condizione sufficiente a creare il nesso tra il rientro in Italia e l'inizio della nuova attività lavorativa e se l'eventuale reddito generato sia ammesso al beneficio del regime degli impatriati insieme al reddito di lavoro dipendente. Inoltre, se a tale reddito di lavoro dipendente svolto in modalità smart working e il reddito da lavoro occasionale prodotto all'estero possa essere riconosciuto un credito d'imposta in base alla convenzione contro le doppie imposizioni e se il beneficio possa essere mantenuto nel caso in cui negli anni successivi dovesse cambiare datore di lavoro. Nel caso dell'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è comunque ammissibile anche nel caso in cui il lavoratore rimpatriato svolga occasionalmente sul territorio estero delle prestazioni di lavoro non dipendente. Il prerequisito della prevalenza dell'attività lavorativa, anche in modalità smart-working, svolta nel territorio italiano deve essere invece rispettato. Inoltre, il regime speciale non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato e tale beneficio decade, in caso di trasferimento della residenza fuori dall’Italia prima dei due anni. In caso di scadenza del rapporto di lavoro, entro i due anni, per cause non imputabili al lavoratore, l’agevolazione non decade fatto salvo il mantenimento della residenza in Italia per un biennio.

Con l’interpello n.222/2022 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sugli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero che svolgono attività di lavoro per società italiana e attività di ricerca svolta in Italia durante il periodo di permanenza all'estero. L’Agenzia affronta il regime normativo dell’incentivo in oggetto chiarendo che il prerequisito dei due anni di docenza può essere assolto anche se tale periodo, che deve essere comunque di 24 mesi ininterrotti, non è immediatamente precedente il rientro in Italia.

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