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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Condotta illecita extra lavorativa del dipendente e licenziamento
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Condotta illecita extra lavorativa del dipendente e licenziamento

Cass. Civile Sez. Lavoro ordinanza n. 28368 del 15 ottobre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

L’ordinanza in commento, ponendosi in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha ritenuto ravvisabile una giusta causa di licenziamento anche nel caso di condotte extra lavorative che, seppur tenute al di fuori dell’azienda e oltre l’orario di lavoro, nonché non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione, possono comunque essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.

Nello specifico, il lavoratore agiva in giudizio per far accertare l’illegittimità del licenziamento irrogato per giusta causa, determinato dalla sua condanna in sede penale per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, deducendo, in particolare, la non definitività della sentenza di condanna penale. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Napoli confermavano la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto in ipotesi di gravi condotte del dipendente, avendo questi non solo l’obbligo di rendere la prestazione richiesta, ma anche di porre in essere, al di fuori dell’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o di vulnerare irrimediabilmente il rapporto fiduciario sotteso al contratto di lavoro. Ciò a prescindere dalla circostanza che la condanna fosse definitiva o meno.

Sul punto, si è pronunciata – con l’ordinanza in commento - la Corte di Cassazione, la quale ha anzitutto premesso come la garanzia costituzionale della presunzione di innocenza sino a condanna penale definitiva non trova applicazione, nemmeno analogica o estensiva, in sede di giurisdizione civile ed in particolare con riguardo alla materia delle obbligazioni e dei contratti, cui attiene il rapporto di lavoro, poiché “detta presunzione non osta all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa per comportamenti del lavoratore che possano altresì integrare gli estremi del reato, qualora i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza che sia necessario, in tale evenienza, attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi (vedi Cass. 19/6/2014 n. 13955, Cass. 21/9/2016 n. 18513)”.

Gli Ermellini hanno dunque ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che, ai fini della valutazione in ordine alla gravità dei fatti, avevano valorizzato il possesso di circa 40 grammi di marjuana e 34 grammi di hashish, quantità tali da escludere un uso esclusivamente personale, e il conseguente inevitabile contatto con ambienti criminali, contatto pregiudizievole per l’immagine aziendale, aggiudicataria peraltro anche di appalti pubblici.

Una volta ritenuto integrato il requisito della gravità della condotta extra lavorativa ai fini della prosecuzione del rapporto, il Collegio ha osservato poi che, in simili casi, a nulla rileva che il contratto collettivo preveda la sanzione espulsiva solo nell’ipotesi di condanna definitiva, poiché l’elencazione delle ipotesi di giusta causa del licenziamento ha valenza meramente esemplificativa e non esclude la sussistenza della giusta causa per un grave comportamento contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile purché tale comportamento sia idoneo a far venire meno il vincolo fiduciario.

La Corte, quindi, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dalla società, specificando comunque che non tutti i comportamenti extralavorativi possono portare alla risoluzione del rapporto per giusta causa, dovendo i fatti commessi  - lo ribadiamo - essere contrari alle norme della comune etica o del comune vivere civile e di gravità tale da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto.

 

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