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Notizie dalla Liguria

Intesa Stato-Regioni. Interviene il Presidente Barbara Cittadini, che esprime soddisfazione sul risultato, ma ritiene necessario un intervento più strutturale

Dichiarazioni del 2 agosto 2018

“Esprimiamo soddisfazione per l’intesa che la Conferenza delle Regioni ha raggiunto in merito alla ripartizione del Fondo sanitario 2018. - precisa il Presidente nazionale, Barbara Cittadini - In rappresentanza delle oltre 500 strutture sanitarie e socio-sanitarie associate ad AIOP, ritengo che i 110,1 miliardi messi a disposizione dal Fondo, come quota indistinta, siano un traguardo, ma allo stesso tempo insufficienti per garantire, come ribadito più volte anche dallo stesso Ministro alla Salute, Giulia Grillo, una risposta a tutti i bisogni di salute dei cittadini italiani.

Incontro con il Presidente di Confindustria

Il 19 luglio il Presidente nazionale dell’AIOP, Barbara Cittadini, ha incontrato il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per un confronto su temi di interesse comune e per una condivisione rispetto a percorsi associativi sinergici. All’incontro erano presenti il professor Gabriele Pelissero e il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci.
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Notizie Aiop Nazionale

Quando si può escludere una sigla da una trattativa sindacale aziendale
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Quando si può escludere una sigla da una trattativa sindacale aziendale

L'Ordinanza del 30 dicembre 2021 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

Con la recentissima ordinanza in commento la Sezione Lavoro del Tribunale di Padova si è pronunciata sul ricorso ex art. 28 L. 300/70  proposto dalla FIOM CGIL, la quale lamentava la condotta antisindacale dell’azienda, per averla esclusa dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato, firmato da una sola organizzazione sindacale (Fim Cisl), pur a fronte di due richieste di incontro, e da una successiva assemblea sindacale volta alla presentazione dell’esito delle trattative sul cennato premio.

Si costituiva la società, la quale assumeva di aver respinto le richieste di incontro formulate da Fiom Cgil, non firmataria del precedente accordo sul premio, sia per l’impossibilità di svolgere una trattativa unitaria, alla presenza anche dell’altra organizzazione, in quanto c’era una situazione di conflitto tra le oo.ss. che portava Fim CISL a rifiutare la trattativa congiunta, sia per l’impossibilità di svolgere una trattativa su due tavoli separati, ritenendo tale modalità negoziale del tutto inappropriata e “non utile stante le dimensioni e la realtà aziendale”.  

Il Tribunale di Padova riteneva legittima la scelta della società di rifiutare lo svolgimento di una trattativa unitaria, a fronte della chiara e netta opposizione da parte della Fim Cisl, sigla peraltro maggiormente rappresentativa in azienda; tale rifiuto, secondo il Tribunale, non integrava alcuna condotta antisindacale, non potendo il datore di lavoro intervenire nelle dinamiche intersindacali, essendo la mancata partecipazione della FIOM “riconducibile esclusivamente ad una situazione di conflitto interno alle organizzazioni sindacali, in alcun modo addebitabile al datore di lavoro convenuto, in capo al quale non è perciò configurabile alcun comportamento lesivo della libertà e della attività sindacale, tutelate dall’art. 28 dello statuto dei lavoratori”.

Sosteneva inoltre il Tribunale che, nel caso specifico, alla stregua delle disposizioni del CCNL applicato dalla convenuta, legittimamente quest’ultima poteva rifiutarsi di incontrare la FIOM, anche per non aver la sigla partecipato alle trattative precedenti.

Il Tribunale infine prendeva posizione sul requisito della “attualità” della condotta antisindacale, osservando che non fosse ammissibile una condanna in futuro, mentre per il passato, una volta intervenuto il rinnovo del contratto aziendale, risultava venuto meno l’interesse dell’organizzazione sindacale ricorrente, posto che il procedimento ex art. 28 “tende all’emanazione di una pronuncia costitutiva e non già di mero accertamento”; di conseguenza, il giudice riteneva che l’azione fosse anche carente di interesse, requisito essenziale per l’esperibilità del procedimento previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, rigettando in toto il ricorso proposto dall’organizzazione sindacale.

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