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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Quando si può escludere una sigla da una trattativa sindacale aziendale
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Quando si può escludere una sigla da una trattativa sindacale aziendale

L'Ordinanza del 30 dicembre 2021 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

Con la recentissima ordinanza in commento la Sezione Lavoro del Tribunale di Padova si è pronunciata sul ricorso ex art. 28 L. 300/70  proposto dalla FIOM CGIL, la quale lamentava la condotta antisindacale dell’azienda, per averla esclusa dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato, firmato da una sola organizzazione sindacale (Fim Cisl), pur a fronte di due richieste di incontro, e da una successiva assemblea sindacale volta alla presentazione dell’esito delle trattative sul cennato premio.

Si costituiva la società, la quale assumeva di aver respinto le richieste di incontro formulate da Fiom Cgil, non firmataria del precedente accordo sul premio, sia per l’impossibilità di svolgere una trattativa unitaria, alla presenza anche dell’altra organizzazione, in quanto c’era una situazione di conflitto tra le oo.ss. che portava Fim CISL a rifiutare la trattativa congiunta, sia per l’impossibilità di svolgere una trattativa su due tavoli separati, ritenendo tale modalità negoziale del tutto inappropriata e “non utile stante le dimensioni e la realtà aziendale”.  

Il Tribunale di Padova riteneva legittima la scelta della società di rifiutare lo svolgimento di una trattativa unitaria, a fronte della chiara e netta opposizione da parte della Fim Cisl, sigla peraltro maggiormente rappresentativa in azienda; tale rifiuto, secondo il Tribunale, non integrava alcuna condotta antisindacale, non potendo il datore di lavoro intervenire nelle dinamiche intersindacali, essendo la mancata partecipazione della FIOM “riconducibile esclusivamente ad una situazione di conflitto interno alle organizzazioni sindacali, in alcun modo addebitabile al datore di lavoro convenuto, in capo al quale non è perciò configurabile alcun comportamento lesivo della libertà e della attività sindacale, tutelate dall’art. 28 dello statuto dei lavoratori”.

Sosteneva inoltre il Tribunale che, nel caso specifico, alla stregua delle disposizioni del CCNL applicato dalla convenuta, legittimamente quest’ultima poteva rifiutarsi di incontrare la FIOM, anche per non aver la sigla partecipato alle trattative precedenti.

Il Tribunale infine prendeva posizione sul requisito della “attualità” della condotta antisindacale, osservando che non fosse ammissibile una condanna in futuro, mentre per il passato, una volta intervenuto il rinnovo del contratto aziendale, risultava venuto meno l’interesse dell’organizzazione sindacale ricorrente, posto che il procedimento ex art. 28 “tende all’emanazione di una pronuncia costitutiva e non già di mero accertamento”; di conseguenza, il giudice riteneva che l’azione fosse anche carente di interesse, requisito essenziale per l’esperibilità del procedimento previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, rigettando in toto il ricorso proposto dall’organizzazione sindacale.

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