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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Quando si può escludere una sigla da una trattativa sindacale aziendale
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Quando si può escludere una sigla da una trattativa sindacale aziendale

L'Ordinanza del 30 dicembre 2021 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

Con la recentissima ordinanza in commento la Sezione Lavoro del Tribunale di Padova si è pronunciata sul ricorso ex art. 28 L. 300/70  proposto dalla FIOM CGIL, la quale lamentava la condotta antisindacale dell’azienda, per averla esclusa dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato, firmato da una sola organizzazione sindacale (Fim Cisl), pur a fronte di due richieste di incontro, e da una successiva assemblea sindacale volta alla presentazione dell’esito delle trattative sul cennato premio.

Si costituiva la società, la quale assumeva di aver respinto le richieste di incontro formulate da Fiom Cgil, non firmataria del precedente accordo sul premio, sia per l’impossibilità di svolgere una trattativa unitaria, alla presenza anche dell’altra organizzazione, in quanto c’era una situazione di conflitto tra le oo.ss. che portava Fim CISL a rifiutare la trattativa congiunta, sia per l’impossibilità di svolgere una trattativa su due tavoli separati, ritenendo tale modalità negoziale del tutto inappropriata e “non utile stante le dimensioni e la realtà aziendale”.  

Il Tribunale di Padova riteneva legittima la scelta della società di rifiutare lo svolgimento di una trattativa unitaria, a fronte della chiara e netta opposizione da parte della Fim Cisl, sigla peraltro maggiormente rappresentativa in azienda; tale rifiuto, secondo il Tribunale, non integrava alcuna condotta antisindacale, non potendo il datore di lavoro intervenire nelle dinamiche intersindacali, essendo la mancata partecipazione della FIOM “riconducibile esclusivamente ad una situazione di conflitto interno alle organizzazioni sindacali, in alcun modo addebitabile al datore di lavoro convenuto, in capo al quale non è perciò configurabile alcun comportamento lesivo della libertà e della attività sindacale, tutelate dall’art. 28 dello statuto dei lavoratori”.

Sosteneva inoltre il Tribunale che, nel caso specifico, alla stregua delle disposizioni del CCNL applicato dalla convenuta, legittimamente quest’ultima poteva rifiutarsi di incontrare la FIOM, anche per non aver la sigla partecipato alle trattative precedenti.

Il Tribunale infine prendeva posizione sul requisito della “attualità” della condotta antisindacale, osservando che non fosse ammissibile una condanna in futuro, mentre per il passato, una volta intervenuto il rinnovo del contratto aziendale, risultava venuto meno l’interesse dell’organizzazione sindacale ricorrente, posto che il procedimento ex art. 28 “tende all’emanazione di una pronuncia costitutiva e non già di mero accertamento”; di conseguenza, il giudice riteneva che l’azione fosse anche carente di interesse, requisito essenziale per l’esperibilità del procedimento previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, rigettando in toto il ricorso proposto dall’organizzazione sindacale.

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