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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

Quando si può escludere una sigla da una trattativa sindacale aziendale
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Quando si può escludere una sigla da una trattativa sindacale aziendale

L'Ordinanza del 30 dicembre 2021 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

Con la recentissima ordinanza in commento la Sezione Lavoro del Tribunale di Padova si è pronunciata sul ricorso ex art. 28 L. 300/70  proposto dalla FIOM CGIL, la quale lamentava la condotta antisindacale dell’azienda, per averla esclusa dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato, firmato da una sola organizzazione sindacale (Fim Cisl), pur a fronte di due richieste di incontro, e da una successiva assemblea sindacale volta alla presentazione dell’esito delle trattative sul cennato premio.

Si costituiva la società, la quale assumeva di aver respinto le richieste di incontro formulate da Fiom Cgil, non firmataria del precedente accordo sul premio, sia per l’impossibilità di svolgere una trattativa unitaria, alla presenza anche dell’altra organizzazione, in quanto c’era una situazione di conflitto tra le oo.ss. che portava Fim CISL a rifiutare la trattativa congiunta, sia per l’impossibilità di svolgere una trattativa su due tavoli separati, ritenendo tale modalità negoziale del tutto inappropriata e “non utile stante le dimensioni e la realtà aziendale”.  

Il Tribunale di Padova riteneva legittima la scelta della società di rifiutare lo svolgimento di una trattativa unitaria, a fronte della chiara e netta opposizione da parte della Fim Cisl, sigla peraltro maggiormente rappresentativa in azienda; tale rifiuto, secondo il Tribunale, non integrava alcuna condotta antisindacale, non potendo il datore di lavoro intervenire nelle dinamiche intersindacali, essendo la mancata partecipazione della FIOM “riconducibile esclusivamente ad una situazione di conflitto interno alle organizzazioni sindacali, in alcun modo addebitabile al datore di lavoro convenuto, in capo al quale non è perciò configurabile alcun comportamento lesivo della libertà e della attività sindacale, tutelate dall’art. 28 dello statuto dei lavoratori”.

Sosteneva inoltre il Tribunale che, nel caso specifico, alla stregua delle disposizioni del CCNL applicato dalla convenuta, legittimamente quest’ultima poteva rifiutarsi di incontrare la FIOM, anche per non aver la sigla partecipato alle trattative precedenti.

Il Tribunale infine prendeva posizione sul requisito della “attualità” della condotta antisindacale, osservando che non fosse ammissibile una condanna in futuro, mentre per il passato, una volta intervenuto il rinnovo del contratto aziendale, risultava venuto meno l’interesse dell’organizzazione sindacale ricorrente, posto che il procedimento ex art. 28 “tende all’emanazione di una pronuncia costitutiva e non già di mero accertamento”; di conseguenza, il giudice riteneva che l’azione fosse anche carente di interesse, requisito essenziale per l’esperibilità del procedimento previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, rigettando in toto il ricorso proposto dall’organizzazione sindacale.

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