Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Intesa Stato-Regioni. Interviene il Presidente Barbara Cittadini, che esprime soddisfazione sul risultato, ma ritiene necessario un intervento più strutturale

Dichiarazioni del 2 agosto 2018

“Esprimiamo soddisfazione per l’intesa che la Conferenza delle Regioni ha raggiunto in merito alla ripartizione del Fondo sanitario 2018. - precisa il Presidente nazionale, Barbara Cittadini - In rappresentanza delle oltre 500 strutture sanitarie e socio-sanitarie associate ad AIOP, ritengo che i 110,1 miliardi messi a disposizione dal Fondo, come quota indistinta, siano un traguardo, ma allo stesso tempo insufficienti per garantire, come ribadito più volte anche dallo stesso Ministro alla Salute, Giulia Grillo, una risposta a tutti i bisogni di salute dei cittadini italiani.

Incontro con il Presidente di Confindustria

Il 19 luglio il Presidente nazionale dell’AIOP, Barbara Cittadini, ha incontrato il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per un confronto su temi di interesse comune e per una condivisione rispetto a percorsi associativi sinergici. All’incontro erano presenti il professor Gabriele Pelissero e il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci.
RSS
First910111214161718Last

Notizie Aiop Nazionale

Gli Ispettori del Lavoro non possono imporre l’applicabilità di un diverso CCNL
2303

Gli Ispettori del Lavoro non possono imporre l’applicabilità di un diverso CCNL

TAR Lombardia, sentenza n. 2046 del 4 settembre 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Il Tar Lombardia, con la sentenza in commento, a fronte del ricorso presentato da una società cooperativa, ha annullato il provvedimento di disposizione emanato dal personale ispettivo dell’ITL in quanto il Ccnl da applicare ai propri dipendenti - in assenza di un salario minimo previsto (e imposto) per legge – rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e l’Ispettorato del Lavoro non può, pertanto, imporre un altro contratto collettivo migliorativo sotto il profilo retributivo.

La sentenza de qua trae origine dal verbale di disposizione che una Cooperativa aveva ricevuto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, con cui era stata disposta la corresponsione ai soci lavoratori dipendenti della suddetta società, delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal diverso C.C.N.L. Multiservizi, rispetto a quello applicato (C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari).

La Cooperativa impugnava tale provvedimento davanti al giudice amministrativo.

Il TAR, nell’accogliere il proposto ricorso, rilevava innanzitutto come la società ricorrente svolgesse abitualmente attività relative a servizi di “guardia non armata, portierato, custodia, reception, revisione e manutenzione delle relative attrezzature” e coerentemente applicasse il CCNL per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative anche dei lavoratori, accordo per di più adottato dalla generalità delle imprese del settore dei servizi fiduciari, sia per regolare i rapporti di lavoro col proprio personale, sia per strutturare le rispettive offerte in sede di gara per l’acquisizione in appalto dei servizi stessi.

Nel merito, il TAR meneghino, facendo esplicito riferimento all’art. 7, co. 4 del D.L. 248/2007 (conv. in Legge n. 31/2008), affermava dunque che il trattamento complessivo minimo da garantire al dipendente fosse quello previsto dal CCNL comparativamente più rappresentativo del settore, che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio-lavoratore ai sensi dell’art. 36 Cost. (cfr. Corte Cost., Sent. n. 51/2015), statuendo che, in relazione all’attività svolta, risultasse legittima la scelta della ricorrente di applicare il contratto collettivo “vigilanza e servizi fiduciari” ai propri soci-lavoratori e che dunque il CCNL prescelto fosse appropriato e idoneo a garantire il trattamento economico proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost..

Il TAR meneghino annullava dunque il provvedimento di disposizione dell’ITL, affermando che quest’ultimo non può imporre al datore di lavoro di applicare, al posto del CCNL dallo stesso prescelto, un altro contratto collettivo migliorativo sotto il profilo retributivo. Difatti, in assenza di un salario minimo previsto (e imposto) per legge, il CCNL da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede amministrativa o giurisdizionale.

Previous Article Novità per il servizio Omnia IS dell’INPS, il trattamento fiscale per i lavoratori distaccati all’estero e la nuova guida del Ministero sulle agevolazioni per le assunzioni
Next Article Riconoscimento Vocale: vantaggi economici e benefici sulla efficienza aziendale
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top