Search
× Search

Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
RSS
First1314151618202122Last

Notizie Aiop Nazionale

Gli Ispettori del Lavoro non possono imporre l’applicabilità di un diverso CCNL
2303

Gli Ispettori del Lavoro non possono imporre l’applicabilità di un diverso CCNL

TAR Lombardia, sentenza n. 2046 del 4 settembre 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Il Tar Lombardia, con la sentenza in commento, a fronte del ricorso presentato da una società cooperativa, ha annullato il provvedimento di disposizione emanato dal personale ispettivo dell’ITL in quanto il Ccnl da applicare ai propri dipendenti - in assenza di un salario minimo previsto (e imposto) per legge – rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e l’Ispettorato del Lavoro non può, pertanto, imporre un altro contratto collettivo migliorativo sotto il profilo retributivo.

La sentenza de qua trae origine dal verbale di disposizione che una Cooperativa aveva ricevuto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, con cui era stata disposta la corresponsione ai soci lavoratori dipendenti della suddetta società, delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal diverso C.C.N.L. Multiservizi, rispetto a quello applicato (C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari).

La Cooperativa impugnava tale provvedimento davanti al giudice amministrativo.

Il TAR, nell’accogliere il proposto ricorso, rilevava innanzitutto come la società ricorrente svolgesse abitualmente attività relative a servizi di “guardia non armata, portierato, custodia, reception, revisione e manutenzione delle relative attrezzature” e coerentemente applicasse il CCNL per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative anche dei lavoratori, accordo per di più adottato dalla generalità delle imprese del settore dei servizi fiduciari, sia per regolare i rapporti di lavoro col proprio personale, sia per strutturare le rispettive offerte in sede di gara per l’acquisizione in appalto dei servizi stessi.

Nel merito, il TAR meneghino, facendo esplicito riferimento all’art. 7, co. 4 del D.L. 248/2007 (conv. in Legge n. 31/2008), affermava dunque che il trattamento complessivo minimo da garantire al dipendente fosse quello previsto dal CCNL comparativamente più rappresentativo del settore, che funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio-lavoratore ai sensi dell’art. 36 Cost. (cfr. Corte Cost., Sent. n. 51/2015), statuendo che, in relazione all’attività svolta, risultasse legittima la scelta della ricorrente di applicare il contratto collettivo “vigilanza e servizi fiduciari” ai propri soci-lavoratori e che dunque il CCNL prescelto fosse appropriato e idoneo a garantire il trattamento economico proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost..

Il TAR meneghino annullava dunque il provvedimento di disposizione dell’ITL, affermando che quest’ultimo non può imporre al datore di lavoro di applicare, al posto del CCNL dallo stesso prescelto, un altro contratto collettivo migliorativo sotto il profilo retributivo. Difatti, in assenza di un salario minimo previsto (e imposto) per legge, il CCNL da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede amministrativa o giurisdizionale.

Previous Article Novità per il servizio Omnia IS dell’INPS, il trattamento fiscale per i lavoratori distaccati all’estero e la nuova guida del Ministero sulle agevolazioni per le assunzioni
Next Article Riconoscimento Vocale: vantaggi economici e benefici sulla efficienza aziendale
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top