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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

La sanzione disciplinare è legittima anche per un solo fatto rispetto alla pluralità di addebiti mossi
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La sanzione disciplinare è legittima anche per un solo fatto rispetto alla pluralità di addebiti mossi

Corte di cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 26003 del 24 settembre 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La controversia, oggetto della pronuncia oggi in commento, trae origine dalla sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio e dal trattamento economico irrogata da un istituto bancario. nei confronti di un dipendente per sei distinti addebiti: sottrazione di carta di debito di un cliente, svolgimento di attività non autorizzate, errori operativi nella gestione di operazioni bancarie e mancata diligenza nell'esecuzione di disposizioni di pagamento. Il giudice di merito, pur non ritenendo dimostrati tutti gli episodi contestati, aveva confermato la legittimità della sanzione sulla base di un solo episodio, ritenuto di per sé sufficiente a giustificare la misura disciplinare applicata secondo i parametri di proporzionalità previsti dal CCNL di settore.

Il ricorrente ricorreva in Cassazione, eccependo la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della sanzione non essendo stati accertati tutti i fatti contestati, e aveva inoltre dedotto la tardività della sanzione rispetto alla contestazione.

La Cassazione ha rigettato il ricorso confermando un principio di fondamentale: la sanzione irrogata per plurimi addebiti mantiene la sua legittimità anche quando risulti provato soltanto uno degli episodi contestati, purché tale singolo episodio sia di per sé idoneo a giustificare la sanzione applicata.

Questo orientamento, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, si fonda su una logica giuridica ineccepibile: se un singolo inadempimento è tale da giustificare una determinata sanzione secondo i parametri di proporzionalità stabiliti dalla contrattazione collettiva, la circostanza che altri addebiti non risultino provati non può inficiare la legittimità del provvedimento disciplinare.

Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, "la tesi sostenuta dal ricorrente appare contraria ad ogni logica giuridica, laddove ipotizza che la domanda di Unicredit dovesse essere intesa nel senso che il provvedimento disciplinare potesse essere confermato solo se fossero stati dichiarati esistenti tutti i fatti, anche se uno di essi fosse tale da giustificare da solo l'irrogazione della sanzione applicata".

Il principio trova il suo fondamento nell'articolo 2106 del codice civile, che subordina l'esercizio del potere disciplinare alla sussistenza di un inadempimento degli obblighi contrattuali, senza richiedere una pluralità di violazioni. La proporzionalità della sanzione deve essere valutata in relazione alla gravità del singolo inadempimento accertato, non alla sommatoria degli addebiti contestati.

Il principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità si estende anche alle sanzioni espulsive, come confermato dal richiamo alla precedente sentenza n. 2579 del 2009 che aveva stabilito la legittimità della sanzione "anche espulsiva, irrogata per più addebiti e sorretta anche soltanto da uno di essi".

Per tali motivi, la Corte respingeva il ricorso proposto dal lavoratore confermando la legittimità della sanzione adottata.

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