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Gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
Conversione in legge n. 87 del 17 giugno 2021 del DL n. 52 del 22 aprile 2021
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
Con la conversione in legge n. 87 del 17 giugno 2021 del DL n. 52 del 22 aprile 2021, entrata in vigore 22.06.2021, il Legislatore è tornato a pronunciarsi in merito l’accesso di soggetti terzi alle Strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Come noto, già con l’introduzione dell’art. 1-bis della legge n. 76/2021 (già oggetto di circolare), il Parlamento aveva ripristinato la possibilità di visita all’interno delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, consentendo l’accesso di familiari e visitatori, purché muniti delle certificazioni verdi COVID-19 ed eliminando la discrezionalità della Direzione sanitaria di opporre un divieto di accesso generalizzato.
Con l’Introduzione del nuovo art. 2-bis della Legge 87 del 2021, rubricato “Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie”, è stata, da una parte, ampliata la platea delle strutture coinvolte e dei soggetti terzi legittimati a fare ingresso nelle strutture, dall’altra sono state disciplinate le modalità di visita.
Ed invero, la rubrica dell’articolo in parola fa riferimento a “strutture sanitarie e socio-sanitarie”, consentendo quindi l’accesso alle Strutture sanitarie, che invece risultavano escluse dalla previgente normativa, riferita esclusivamente a Strutture residenziali, socio-assistenziali e hospice.
Inoltre, al co. 1 del citato art. 2-bis, è stata introdotta la possibilità per gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi e degli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso.
La norma precisa che è onere della direzione sanitaria adottare “le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”, pertanto le Strutture dovranno predisporre delle policy aziendali volte a limitare potenziali contagi, ad esempio, contingentando gli ingressi e, in ogni caso, fornendo un’adeguata informativa sulle misure di sicurezza.
Giova osservare come la Legge ponga due condizioni per l’accesso, ossia “non essere affetti da COVID-19”, nonché il possesso della certificazione verde COVID-19, attraverso cui il Ministero della Salute attesta l’avvenuta vaccinazione, o la negatività ad un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti, ovvero la guarigione dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
In argomento, si ricorda che la verifica delle “certificazioni verdi” andrà effettuata esclusivamente attraverso la lettura del QR generato in tempo reale dall’applicazione, ben potendo il certificato essere nelle more revocato o scaduto.
Con il comma 2 del nuovo art. 2-bis è stato previsto che agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità sia “sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura”.
Pertanto, a far data dall’entrata in vigore di tale Legge, sarà necessario prevedere misure di sicurezza ulteriori anche nel reparto, al fine di evitare che l’accesso di tali soggetti possa pregiudicare la salute dei pazienti ed ospiti della struttura.
La legge in commento ha altresì introdotto il nuovo art. 2-ter, rubricato “Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie”.
Tale disposizione ha una finalità programmatica, in quanto prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute debba adottare un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:
a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell’unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso
b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria
c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.
In altre parole, all’esito dell’emanazione del decreto del Ministero della Salute, le strutture che hanno al loro interno dei pazienti positivi all’infezione da Sars-CoV-2 saranno tenute a designare una figura di riferimento che curi le comunicazioni tra i familiari e i degenti, formulare un apposito protocollo per le visite, ossia, in caso di “impossibilità oggettiva o come opportunità aggiuntiva”, adottare degli strumenti di comunicazione telematica, nonché individuare un ambiente in cui possano svolgersi le visite in sicurezza, ad esempio, predisponendo la oramai nota “stanza degli abbracci” in cui il visitatore, munito degli appositi DPI, è separato da una parete divisoria in PVC trasparente.
Infine, con il nuovo art. 2-quater, il Legislatore ha sancito che le “persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali è consentito uscire temporaneamente dalle Strutture, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi”.
Tale ultima previsione, di fatto, rispristina integralmente la libertà di circolazione degli ospiti, i quali, a condizione del possesso di una certificazione verde, potranno uscire/entrare dalle strutture.
Alla luce di tali determinazioni del Legislatore diventa imprescindibile adottare un protocollo interno con cui la Direzione Sanitaria provveda a regolamentare le modalità di accesso ai locali della struttura.