Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo

Triennio 2018-2021

Il Consiglio Nazionale del 7 giugno 2018 ha proceduto all'elezione del Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e dei 6 componenti del Comitato Esecutivo. I componenti del Consiglio hanno così eletto per il triennio 2018-2021: Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente nazionale; Fabio Marchi è stato riconfermato Amministratore Tesoriere. Riconfermati invece componenti del Comitato esecutivo Gabriele Pelissero, Past President e Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria. Nuovi ingressi invece per Massimo De Salvo, Presidente Aiop Valle d'Aosta; per Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto; per Carla Nanni, componente del direttivo Aiop Lombardia, per Andrea Pirastu, Presidente Aiop Sardegna. Entra a far parte nel nuovo Comitato anche il neo eletto Michele Nicchio, Presidente nazionale Aiop Giovani.

RSS
First1213141517192021Last

Notizie Aiop Nazionale

Onere della prova in capo al lavoratore ove questi rivendichi mansioni superiori
3387

Onere della prova in capo al lavoratore ove questi rivendichi mansioni superiori

Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro – sentenza del 2 marzo 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La pronuncia in commento affronta il caso di un lavoratore che, assumendo di aver diritto ad un inquadramento superiore in ragione delle mansioni svolte, rivendicava differenze a vario titolo nei confronti della società datrice di lavoro.

Il Tribunale, espletata la dovuta istruttoria, riteneva di rigettare integralmente il proposto ricorso, conformandosi alla oramai granitica giurisprudenza sul punto, secondo cui "il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente" (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n. 5536)

Il Giudice ha dunque confermato come l'onere della prova incombesse sul lavoratore e come la verifica da parte del giudice della fondatezza delle asserzioni del dipendente, così come anche specificato dal Tribunale Roma sez. lav., 17/07/2020, n. 4648, consti di tre fasi successive, ossia  “accertamento in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda".

In buona sostanza, il lavoratore è tenuto ad individuare e descrivere puntualmente in giudizio la declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento, poiché, come chiarisce il Tribunale “in difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi" (Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n. 1657).

Il Giudice dunque, rilevando anche che “nel presente giudizio parte ricorrente non ha allegato nemmeno il CCNL di riferimento, né ha indicato in ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento in modo da consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese”, ha dunque rigettato il ricorso con condanna alle spese.

 

Previous Article Le news giuslavoristiche dal 11/03 al 17/03
Next Article I Report della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top