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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Onere della prova in capo al lavoratore ove questi rivendichi mansioni superiori
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Onere della prova in capo al lavoratore ove questi rivendichi mansioni superiori

Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro – sentenza del 2 marzo 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La pronuncia in commento affronta il caso di un lavoratore che, assumendo di aver diritto ad un inquadramento superiore in ragione delle mansioni svolte, rivendicava differenze a vario titolo nei confronti della società datrice di lavoro.

Il Tribunale, espletata la dovuta istruttoria, riteneva di rigettare integralmente il proposto ricorso, conformandosi alla oramai granitica giurisprudenza sul punto, secondo cui "il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente" (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n. 5536)

Il Giudice ha dunque confermato come l'onere della prova incombesse sul lavoratore e come la verifica da parte del giudice della fondatezza delle asserzioni del dipendente, così come anche specificato dal Tribunale Roma sez. lav., 17/07/2020, n. 4648, consti di tre fasi successive, ossia  “accertamento in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda".

In buona sostanza, il lavoratore è tenuto ad individuare e descrivere puntualmente in giudizio la declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento, poiché, come chiarisce il Tribunale “in difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi" (Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n. 1657).

Il Giudice dunque, rilevando anche che “nel presente giudizio parte ricorrente non ha allegato nemmeno il CCNL di riferimento, né ha indicato in ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento in modo da consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese”, ha dunque rigettato il ricorso con condanna alle spese.

 

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