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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Il committente non risponde in solido per l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi
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Il committente non risponde in solido per l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi

Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza n. 31109 del 2 novembre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La recentissima pronuncia in esame affronta il caso di una società committente che aveva proposto opposizione avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della lavoratrice - in solido con la datrice/appaltatrice ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 – di una somma a titolo di ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi ROL non goduti e TFR, maturati in relazione alla prestazione svolta in esecuzione dell'appalto. La Corte d’Appello rigetta la domanda, assumendo la sussistenza della responsabilità solidale del committente a fronte della natura retributiva di tutti gli istituti richiesti.

Quest’ultima proponeva ricorso in Cassazione, che, con l’ordinanza in commento, - nel ribaltare parzialmente la statuizione della Corte d’Appello - rilevava come la responsabilità solidale tra committente e appaltatore riguardasse i soli crediti dei dipendenti dell’appaltatore aventi natura strettamente retributiva.

La Corte evidenziava innanzitutto che “in tema di contratto di appalto, l’art. 29, comma 2, del d. Igs n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in I. n. 35 del 2012, e dalla I. n. 92 del 2012, non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un’obbligazione solidale del committente con l’appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, come si evince dal tenore letterale della norma nonché dalla sua ratio, intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore” (Cass. n. 31768 del 2018).

Acclarato detto principio normativo ed esaminato il caso concreto, sanciva che “va data continuità all’indirizzo con cui è stato puntualizzato che, nella garanzia solidale in discorso, vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. n. 27678 del 2018; Cass. n. 31768 del 2018; Cass. n. 10354 del 2016); ne consegue l’applicazione del regime della solidarietà al credito per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l’espletamento della prestazione lavorativa, e l’esclusione da tale garanzia dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (v., in termini, Cass. n. 10354 del 2016), i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. n. 8627 del 1992; Cass. n. 2231 del 1997; Cass. n. 8212 del 1997; Cass. n. 13039 del 1997; Cass. n. 3298 del 2002)”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglieva il citato motivo di ricorso proposto dalla società committente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

 

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