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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - App di contact tracing e di telemedicina
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COVID 19 - App di contact tracing e di telemedicina

Chiarimenti del Garante

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Garante per la protezione dei dati personali, come comunicato con nostre Circolari nn. 128 e 131, ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale delle FAQ, liberamente consultabili al seguente link ed in constante aggiornamento, al fine di fornire chiarimenti a dubbi ed indirizzare, imprese pubbliche e private, ad un corretto trattamento dei dati personali durante l’emergenza COVID-19.

Le FAQ, ispirate a reclami, segnalazioni e quesiti ricevuti dall’Autorità contengono indicazioni di carattere generale su problematiche connesse all’emergenza Coronavirus in vari contesti, sanità, lavoro pubblico e privato, sperimentazione clinica e ricerca medica, enti locali, e scuola, al quale si è aggiunto da ultimo quello delle App di contact tracing.

L’Autorità, lo scoro 13 luglio, infatti, ha aggiornato le dette FAQ, chiarendo la base giuridica per il sistema nazionale di tracciamento digitale dei contatti (contact tracing), di cui vi abbiamo informato con Informaiop n. 353, la non obbligatorietà dell’App Immuni, scelta - come noto - dal Governo italiano come strumento per coadiuvare il contact tracing tradizionale nel contrasto dell’epidemia che ha colpito il nostro Paese (cfr. Informaiop n. 356), e l’assenza di conseguenze per l’interessato in caso di mancata installazione dell’app; tanto è vero che, chiarisce il Garante, le Regioni non possono condizionare l’accesso sul territorio all’installazione di un’app.

Il Garante, infine, evidenzia, come allo stato, la funzionalità di contact tracing sia disciplinata unicamente dall’art. 6 del D.L. 28/2020, convertito con la Legge 70/2020, precisando, comunque, che il datore di lavoro ben potrebbe ricorrere, al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro, all’utilizzo di applicativi – disponibili sul mercato - che non comportano il trattamento dei dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili (applicazioni che effettuano il conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un “semaforo rosso” al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti; funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione); applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l’accesso solo a persone che indossano una mascherina senza registrare alcuna immagine o altra informazione).

In tale contesto, inoltre, l’Autorità coglie l’occasione per intervenire in tema di App di telemedicina, utilizzabili per il contrasto al COVID-19 dalle strutture sanitarie, precisando che, laddove le stesse intendano avvalersi di strumenti telematici (App di telediagnosi, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio utilizzabili dal personale medico) per effettuare diagnosi o terapie a distanza, non dovranno richiedere all’interessato uno specifico consenso al trattamento dei dati personali, in quanto si tratta di una diversa modalità di svolgimento del rapporto medico-paziente (cfr. art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del GDPR); saranno, invece, comunque, tenute, in qualità di titolari del trattamento, ad (i) effettuare la valutazione di impatto e (ii) fornire un’informativa completa con riferimento al trattamento dei dati effettuato attraverso la predetta App, nonché ad (iii) assicurare il rispetto dei principi di integrità, riservatezza ed esattezza dei dati trattati anche attraverso la specifica modalità di trattamento.

Il Servizio Sanitario nazionale, ad ogni buon conto, chiarisce il Garante, non potrà in alcun modo subordinare l’erogazione delle prestazioni sanitarie all’installazione dell’App di telemedicina.

Le App diverse da quelle di telemedicina o, comunque, non strettamente necessarie alla cura (App divulgative, App per la raccolta di informazioni sullo stato di salute della popolazione di un dato territorio), precisa, invece, l’Autorità, potranno essere utilizzate solo previo consenso libero, specifico, esplicito e informato dell’interessato.

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