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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

COVID 19 - App di contact tracing e di telemedicina
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COVID 19 - App di contact tracing e di telemedicina

Chiarimenti del Garante

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Garante per la protezione dei dati personali, come comunicato con nostre Circolari nn. 128 e 131, ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale delle FAQ, liberamente consultabili al seguente link ed in constante aggiornamento, al fine di fornire chiarimenti a dubbi ed indirizzare, imprese pubbliche e private, ad un corretto trattamento dei dati personali durante l’emergenza COVID-19.

Le FAQ, ispirate a reclami, segnalazioni e quesiti ricevuti dall’Autorità contengono indicazioni di carattere generale su problematiche connesse all’emergenza Coronavirus in vari contesti, sanità, lavoro pubblico e privato, sperimentazione clinica e ricerca medica, enti locali, e scuola, al quale si è aggiunto da ultimo quello delle App di contact tracing.

L’Autorità, lo scoro 13 luglio, infatti, ha aggiornato le dette FAQ, chiarendo la base giuridica per il sistema nazionale di tracciamento digitale dei contatti (contact tracing), di cui vi abbiamo informato con Informaiop n. 353, la non obbligatorietà dell’App Immuni, scelta - come noto - dal Governo italiano come strumento per coadiuvare il contact tracing tradizionale nel contrasto dell’epidemia che ha colpito il nostro Paese (cfr. Informaiop n. 356), e l’assenza di conseguenze per l’interessato in caso di mancata installazione dell’app; tanto è vero che, chiarisce il Garante, le Regioni non possono condizionare l’accesso sul territorio all’installazione di un’app.

Il Garante, infine, evidenzia, come allo stato, la funzionalità di contact tracing sia disciplinata unicamente dall’art. 6 del D.L. 28/2020, convertito con la Legge 70/2020, precisando, comunque, che il datore di lavoro ben potrebbe ricorrere, al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro, all’utilizzo di applicativi – disponibili sul mercato - che non comportano il trattamento dei dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili (applicazioni che effettuano il conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un “semaforo rosso” al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti; funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione); applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l’accesso solo a persone che indossano una mascherina senza registrare alcuna immagine o altra informazione).

In tale contesto, inoltre, l’Autorità coglie l’occasione per intervenire in tema di App di telemedicina, utilizzabili per il contrasto al COVID-19 dalle strutture sanitarie, precisando che, laddove le stesse intendano avvalersi di strumenti telematici (App di telediagnosi, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio utilizzabili dal personale medico) per effettuare diagnosi o terapie a distanza, non dovranno richiedere all’interessato uno specifico consenso al trattamento dei dati personali, in quanto si tratta di una diversa modalità di svolgimento del rapporto medico-paziente (cfr. art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del GDPR); saranno, invece, comunque, tenute, in qualità di titolari del trattamento, ad (i) effettuare la valutazione di impatto e (ii) fornire un’informativa completa con riferimento al trattamento dei dati effettuato attraverso la predetta App, nonché ad (iii) assicurare il rispetto dei principi di integrità, riservatezza ed esattezza dei dati trattati anche attraverso la specifica modalità di trattamento.

Il Servizio Sanitario nazionale, ad ogni buon conto, chiarisce il Garante, non potrà in alcun modo subordinare l’erogazione delle prestazioni sanitarie all’installazione dell’App di telemedicina.

Le App diverse da quelle di telemedicina o, comunque, non strettamente necessarie alla cura (App divulgative, App per la raccolta di informazioni sullo stato di salute della popolazione di un dato territorio), precisa, invece, l’Autorità, potranno essere utilizzate solo previo consenso libero, specifico, esplicito e informato dell’interessato.

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