Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
RSS
First1415161719212223Last

Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento economico. Obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente
3823

Licenziamento economico. Obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente

Comunicato della Corte Costituzionale

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte costituzionale, riunita nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, è stata chiamata ad esaminare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna con riferimento all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla legge Fornero (n. 92 del 2012), laddove prevede la facoltà del giudice, in caso di insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di optare se disporre la reintegra del lavoratore o la sola indennità risarcitoria.

Si deve premettere che l’art. 18 della Legge 300 del 1970, prevedeva, nella sua formulazione originaria, un unico regime sanzionatorio a tutela del lavoratore illegittimamente licenziato da un’azienda che occupasse più di 15 dipendenti: la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, commisurato ai mesi intercorsi dal licenziamento alla reintegra, con un importo minimo comunque dovuto di 5 mensilità.

Nel 2012 tale disposto normativo è stato novellato introducendo un sistema di tutela maggiormente articolato, che prevede il precedente regime sanzionatorio della reintegra solo nelle ipotesi di violazione di seguito indicate: motivo discriminatorio; licenziamento orale; licenziamento nullo per violazione di norme imperative; difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore. 

Diversamente, la medesima novella, ha previsto che, nel caso di un licenziamento per motivo oggettivo si dimostri l’insussistenza del fatto posto alla base della motivazione, il Giudice non è vincolato alla reintegra, ma può disporre in via alternativa la corresponsione di un’indennità risarcitoria.

Detta disparità di trattamento tra le due ipotesi di licenziamento è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Ravenna, in quanto ritenuta contrastante con gli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione e quindi con i diritti ivi sanciti di uguaglianza, alla difesa, di libertà di iniziativa economica, e a un giusto processo, nella parte in cui prevede, per l’appunto, la discrezionalità del Giudice nella scelta tra la tutela reintegratoria e quella esclusivamente risarcitoria.

In particolare, il giudice di Ravenna ha ritenuto che, in caso di accertata illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, vi sia una discrepanza tra il regime di tutela offerta dall’ordinamento in caso di licenziamento per giusta causa, cui si applica necessariamente la tutela reale attenuata, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno nel massimo di 12 mensilità, e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, come detto, incontra la discrezionalità del giudicante.

Tale difformità, a parere del Giudice di Ravenna, comporterebbe un trattamento irragionevolmente discriminatorio e ingiustificatamente differenziato (a livello di tutele) di situazioni identiche con conseguente violazione del co.1 dell’art. 3 Cost. che impone, al contrario, la parità di trattamento di situazioni eguali.
La Consulta, investita della questione, ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità, sancendo dunque l’obbligatorietà della tutela reintegratoria in tutti i casi in cui venga accertata l’insussistenza del fatto oggettivo, eliminando la facoltà di decisione del Giudice sulla sanzione conseguente al licenziamento economico illegittimo.
Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane e verranno trasmesse non appena ne avremo disponibilità.

Per approfondire il Comunicato dalla Corte Costituzionale clicca qui.

Previous Article Sanzionate strutture sanitarie per comunicazioni a terzi
Next Article Nomina dei Sottosegretari di Stato
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top