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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Corte di Giustizia Europea: la prima copia della cartella clinica è gratuita
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Corte di Giustizia Europea: la prima copia della cartella clinica è gratuita

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (EU2023:811 del 26 ottobre), chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale operato dalla Corte federale di giustizia tedesca.

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (EU2023:811 del 26 ottobre), chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale operato dalla Corte federale di giustizia tedesca.

In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale traeva origine da una controversia instaurata da un paziente che, ritenendo fossero stati commessi degli errori nel corso del trattamento sanitario al quale era stato sottoposto, aveva richiesto una copia gratuita della propria cartella clinica e verteva sull’interpretazione dell’art. 12, paragrafo 5, dell’art. 15, paragrafo 3 e dell’art. 23, paragrafo 1 lett. i) del regolamento UE 2016/679 (RGPD.

In estrema sintesi, il giudice del rinvio chiedeva se gli artt. 12, paragrafo 5 e 15, paragrafi 1 e 3 del RGPD dovessero essere interpretati nel senso che l’obbligo di fornire all’interessato una prima copia della cartella clinica gravasse sul titolare del trattamento, anche qualora la richiesta fosse motivata da uno scopo estraneo a quelli individuati nel considerando 63 e se l’art. 23, paragrafo 1, lett. i) del RGPD consentisse ad una normativa nazionale, entrata in vigore prima del regolamento, di porre a carico dell’interessato le spese relative alla prima copia dei propri dati personali oggetto di trattamento.

La CGUE, nel riaffermare i diritti del paziente in tema di trattamento dei dati afferenti alla salute, ha confermato che il titolare del trattamento (in questo caso il medico), ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, paragrafo 5 e 15, paragrafi 1 e 3 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire all’interessato, a titolo gratuito, una prima compia dei dati personali che abbiano formato oggetto di trattamento, indipendentemente dalla motivazione che sorregge la richiesta – dunque, anche nelle ipotesi in cui detta richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, del citato regolamento.

L’esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai dati che lo riguardano, pertanto, non deve comportare spese per quest’ultimo, salvo nelle ipotesi di richiesta di ulteriori copie successive alla prima, ovvero nei casi di “abuso del diritto”, ravvisabili in richieste manifestamente infondate o eccessive, anche in ragione del loro carattere ripetitivo.

La Corte di Giustizia Europea ha, inoltre, escluso che una normativa nazionale, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, possa porre a carico dell’interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali, affermando, altresì, che “nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica la consegna all’interessato di una riproduzione fedele e intellegibile dell’insieme di tali dati”. Diritto, questo, che presuppone quello di ottenere copia integrale dei documenti contenuti della cartella medica e, in particolare, dei dati relativi a diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti, eventuali terapie o interventi praticati nei confronti del paziente.

 

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