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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Corte di Giustizia Europea: la prima copia della cartella clinica è gratuita
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Corte di Giustizia Europea: la prima copia della cartella clinica è gratuita

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (EU2023:811 del 26 ottobre), chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale operato dalla Corte federale di giustizia tedesca.

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (EU2023:811 del 26 ottobre), chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale operato dalla Corte federale di giustizia tedesca.

In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale traeva origine da una controversia instaurata da un paziente che, ritenendo fossero stati commessi degli errori nel corso del trattamento sanitario al quale era stato sottoposto, aveva richiesto una copia gratuita della propria cartella clinica e verteva sull’interpretazione dell’art. 12, paragrafo 5, dell’art. 15, paragrafo 3 e dell’art. 23, paragrafo 1 lett. i) del regolamento UE 2016/679 (RGPD.

In estrema sintesi, il giudice del rinvio chiedeva se gli artt. 12, paragrafo 5 e 15, paragrafi 1 e 3 del RGPD dovessero essere interpretati nel senso che l’obbligo di fornire all’interessato una prima copia della cartella clinica gravasse sul titolare del trattamento, anche qualora la richiesta fosse motivata da uno scopo estraneo a quelli individuati nel considerando 63 e se l’art. 23, paragrafo 1, lett. i) del RGPD consentisse ad una normativa nazionale, entrata in vigore prima del regolamento, di porre a carico dell’interessato le spese relative alla prima copia dei propri dati personali oggetto di trattamento.

La CGUE, nel riaffermare i diritti del paziente in tema di trattamento dei dati afferenti alla salute, ha confermato che il titolare del trattamento (in questo caso il medico), ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, paragrafo 5 e 15, paragrafi 1 e 3 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire all’interessato, a titolo gratuito, una prima compia dei dati personali che abbiano formato oggetto di trattamento, indipendentemente dalla motivazione che sorregge la richiesta – dunque, anche nelle ipotesi in cui detta richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, del citato regolamento.

L’esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai dati che lo riguardano, pertanto, non deve comportare spese per quest’ultimo, salvo nelle ipotesi di richiesta di ulteriori copie successive alla prima, ovvero nei casi di “abuso del diritto”, ravvisabili in richieste manifestamente infondate o eccessive, anche in ragione del loro carattere ripetitivo.

La Corte di Giustizia Europea ha, inoltre, escluso che una normativa nazionale, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, possa porre a carico dell’interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali, affermando, altresì, che “nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica la consegna all’interessato di una riproduzione fedele e intellegibile dell’insieme di tali dati”. Diritto, questo, che presuppone quello di ottenere copia integrale dei documenti contenuti della cartella medica e, in particolare, dei dati relativi a diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti, eventuali terapie o interventi praticati nei confronti del paziente.

 

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