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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

È possibile irrogare un secondo licenziamento se non vi è ancora sentenza definitiva sul primo
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È possibile irrogare un secondo licenziamento se non vi è ancora sentenza definitiva sul primo

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 2274 del 23 gennaio 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La recentissima sentenza in commento affronta il caso di un dipendente il quale, in pendenza di un giudizio inerente ad un primo licenziamento, impugnava giudizialmente il secondo licenziamento disciplinare irrogatogli dal datore di lavoro. Il primo grado di giudizio si concludeva con pronuncia dichiarativa dell’inefficacia sopravvenuta del secondo licenziamento: ciò in quanto, nelle more di tale giudizio, vi era stato, in primo grado, l’accertamento giudiziale della legittimità del primo licenziamento. La Corte d’Appello – a seguito dell’intricata vicenda processuale meglio specificata nella pronuncia che ci occupa – confermava l’inefficacia del secondo licenziamento e ciò a fronte di una sentenza, seppur non definitiva, che aveva affermato la legittimità del primo.

Avverso tale provvedimento giudiziale ricorreva in cassazione il datore di lavoro.

Orbene, la Suprema Corte, con una articolata pronuncia, perviene alla conclusione che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato a un dipendente il licenziamento, può legittimamente intimargli un secondo e successivo licenziamento fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Per gli Ermellini, infatti, entrambi i licenziamenti sono in sé astrattamente idonei a risolvere il rapporto di lavoro, dovendosi ritenere il secondo produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Specifica a tal proposito la Cassazione che “è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato.  Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell'impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace. Tuttavia, al di là di effetti provvisori dati dal risultare in ipotesi il primo licenziamento annullato con sentenza ancora soggetta a impugnazione, con la conseguenza di assicurare di fatto provvisoria efficacia al secondo licenziamento, è evidente che la definizione stabile dell'assetto sostanziale non può che dipendere dal formarsi del giudicato sull'assetto del primo licenziamento. Ne deriva un tratto di autonomia tra i due licenziamenti, tale per cui l'inefficacia del secondo non può essere giudizialmente dichiarata sulla base di un dato provvisorio, quale derivante dalla pronuncia ancora impugnabile resa sul primo licenziamento. In tale frangente, il giudice del secondo licenziamento, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento”.

Pertanto, ove il datore intenda promuovere una nuova contestazione nonostante l’intervenuta cessazione del rapporto, ancora sub judice, dovrebbe avere cura di precisare nella lettera che l’azione viene cautelativamente avviata in virtù dell’impugnativa del primo licenziamento e solo per l’ipotesi in cui esso sia dichiarato invalido o inefficace.

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