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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento del dipendente per scarso rendimento
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Il licenziamento del dipendente per scarso rendimento

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 13625 del 2.07.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento prende le mosse dall’impugnativa di licenziamento presentata da un lavoratore all’esito di un recesso per giusta causa intimato dall’azienda a causa di plurime inadempienze del dipendente, nonostante la specifica formazione professionale ricevuta.
Con sentenza del 28 luglio 2018, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia, dichiarava la legittimità del licenziamento. Tuttavia, il Collegio, valutando le risultanze probatorie acquisite, riteneva che la base giustificativa del licenziamento non andasse rinvenuta nella giusta causa, bensì nel giustificato motivo soggettivo, non vertendosi nell’ambito di trasgressioni tali da incidere sul vincolo fiduciario in modo da imporre il licenziamento per giusta causa, bensì di fattispecie di inadempimento rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale.
La Suprema Corte, investita del ricorso del lavoratore, confermava la Sentenza della Corte Territoriale, ritenendo che la stessa si fosse conformata ai principi in materia.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto corretto l’iter adottato dal Collegio che, escludendo la sussistenza di una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai fini del licenziamento per giusta causa, aveva riscontrato una “significativa incapacità e negligenza nello espletamento dell’attività lavorativa rilevante, così concludendo per la legittimità della sanzione espulsiva”.
In altre parole, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha confermato la possibilità per l’Azienda di risolvere il rapporto con il dipendente che, nonostante la formazione ricevuta, abbia un rendimento non in linea con le legittime aspettative.
Infine, di particolare rilievo risulta essere la conversione del licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo. Ed invero, con tale operazione, la Corte pare aver avallato la sussistenza di un potere del Giudice di modificare il titolo della risoluzione.
All’uopo pare opportuno evidenziare che il giustificato motivo soggettivo può essere intimato dall’Azienda quando il lavoratore realizza comportamenti disciplinarmente rilevanti, ma non di tale gravità da comportare il licenziamento per giusta causa. Anche il giustificato motivo soggettivo, pertanto, rientra nell’ambito dei licenziamenti di tipo disciplinare, costituendo pur sempre una sanzione a comportamenti ritenuti tali da incidere in modo insanabile sul regolare proseguimento del rapporto di lavoro, che, tuttavia, può proseguire in via temporanea per la durata del preavviso sancito dal CCNL applicato in azienda, o dalla legge.

 

Per scaricare la Sentenza n. 13625 del 2.07.2020 della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro CLICCA QUI

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