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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

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In caso di errori meramente formali, l’INPS non può rifiutare il rilascio del Durc

Tribunale di Roma: Sentenza 1490 del 14.02.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza 1490/2019, il Tribunale Civile di Roma, Sez. 3^ Lavoro, in persona del G. Dott. Conte, ha tracciato, in modo fortemente innovativo, i confini entro i quali deve muoversi l’INPS, prima di rifiutare il rilascio del documento unico di regolarità contributiva che gode di una importanza sempre crescente.
Ed invero, l’INPS, conseguentemente al rilascio del Durc negativo, provvede ad emettere le note di rettifica che sono volte al recupero dei benefici goduti dall’azienda e possono consistere in somme molto più alte della pretesa violazione (nel caso di specie erano state emesse note per oltre € 350.000, a fronte di un’asserita omissione di ca. e 3.000). Pertanto, in considerazione della grande rilevanza che può avere il DURC, nelle vicende economiche di un’impresa, la sentenza in commento costituisce un passo di grande importanza, poiché fissa i limiti entro cui il documento può essere legittimamente negato dall’INPS e quando, viceversa, sebbene in presenza di irregolarità, debba essere concesso.
Nel caso in esame, una cooperativa, si era vista rilasciare Durc negativo dall’ente in merito a un debito contributivo di € 3.284,00. Tale debito era, in realtà, inesistente, in quanto avrebbe dovuto essere compensato con un credito (l’importo effettivamente dovuto era di poche centinaia di euro, ed era stato saldato, seppure in ritardo).
La cooperativa, che si era vista escludere da una graduatoria all’esito dell’emissione del Durc negativo, investiva il Tribunale di Roma della controversia al fine di veder annullato tale atto.
Il Giudice adito, effettuata un’attenta disamina dei fatti di causa, ha sancito che il Durc negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che investano gli obblighi contributivi. Di contro, il mancato rilascio del documento non può dipendere esclusivamente da semplici errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, come previsto dal Dm del 30 gennaio 2005. Inoltre, prosegue la sentenza, non esiste una norma che impedisca il rilascio del Durc di fronte a irregolarità meramente formali, nelle quali l’azienda non ha omesso una denuncia contributiva ma ha commesso solo un errore - di importo modesto - nella quantificazione di quanto dovuto. Pertanto, in tale ipotesi non si può parlare di denuncia infedele (e tantomeno omessa), posto che, in linea di principio, l’Inps, svolgendo gli opportuni accertamenti, potrebbe riscontrare autonomamente l’errore.
In questa ottica, secondo il Tribunale, l’articolo 3, comma 2 del Dm del 2005 va letto nel senso che l’Inps può rilevare in sede di rilascio del Durc solo inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato, senza che il contribuente abbia tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali. Una diversa interpretazione del sistema integrerebbe un chiaro aggiramento del principio, espresso dal predetto Dm, che il Durc non può essere negato nemmeno per una inadempienza contributiva sostanziale, se questa è controversa in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Invero, il sistema normativo persegue un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell’impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il documento per inadempienze inesistenti, rappresentando come acclarate le violazioni solo per essere state comunicate all’azienda.
Pertanto, negare il Durc solo perché il contribuente non era stato in grado in 15 giorni di rimediare ad una incongruenza intrinseca, oltre ad essere giudicato illegittimo per mancanza di fondamento normativo, viene definito dalla sentenza “contraddittorio e non riconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità̀ e ragionevolezza”.
Infine, è bene evidenziare come il Giudice abbia censurato la condotta dell’INPS, nonostante fosse basata su propri documenti interni. Infatti, sul punto, il Tribunale ha espressamente ribadito come le circolari, nonostante costituiscano un importante strumento volto ad unificare l’operato dell’Ente sul piano nazionale, non possano mai essere considerate come fonti di diritto oggettivo (Cfr. Cass. 15482/2018 e 10595/2016).
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