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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

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In caso di errori meramente formali, l’INPS non può rifiutare il rilascio del Durc

Tribunale di Roma: Sentenza 1490 del 14.02.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza 1490/2019, il Tribunale Civile di Roma, Sez. 3^ Lavoro, in persona del G. Dott. Conte, ha tracciato, in modo fortemente innovativo, i confini entro i quali deve muoversi l’INPS, prima di rifiutare il rilascio del documento unico di regolarità contributiva che gode di una importanza sempre crescente.
Ed invero, l’INPS, conseguentemente al rilascio del Durc negativo, provvede ad emettere le note di rettifica che sono volte al recupero dei benefici goduti dall’azienda e possono consistere in somme molto più alte della pretesa violazione (nel caso di specie erano state emesse note per oltre € 350.000, a fronte di un’asserita omissione di ca. e 3.000). Pertanto, in considerazione della grande rilevanza che può avere il DURC, nelle vicende economiche di un’impresa, la sentenza in commento costituisce un passo di grande importanza, poiché fissa i limiti entro cui il documento può essere legittimamente negato dall’INPS e quando, viceversa, sebbene in presenza di irregolarità, debba essere concesso.
Nel caso in esame, una cooperativa, si era vista rilasciare Durc negativo dall’ente in merito a un debito contributivo di € 3.284,00. Tale debito era, in realtà, inesistente, in quanto avrebbe dovuto essere compensato con un credito (l’importo effettivamente dovuto era di poche centinaia di euro, ed era stato saldato, seppure in ritardo).
La cooperativa, che si era vista escludere da una graduatoria all’esito dell’emissione del Durc negativo, investiva il Tribunale di Roma della controversia al fine di veder annullato tale atto.
Il Giudice adito, effettuata un’attenta disamina dei fatti di causa, ha sancito che il Durc negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che investano gli obblighi contributivi. Di contro, il mancato rilascio del documento non può dipendere esclusivamente da semplici errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, come previsto dal Dm del 30 gennaio 2005. Inoltre, prosegue la sentenza, non esiste una norma che impedisca il rilascio del Durc di fronte a irregolarità meramente formali, nelle quali l’azienda non ha omesso una denuncia contributiva ma ha commesso solo un errore - di importo modesto - nella quantificazione di quanto dovuto. Pertanto, in tale ipotesi non si può parlare di denuncia infedele (e tantomeno omessa), posto che, in linea di principio, l’Inps, svolgendo gli opportuni accertamenti, potrebbe riscontrare autonomamente l’errore.
In questa ottica, secondo il Tribunale, l’articolo 3, comma 2 del Dm del 2005 va letto nel senso che l’Inps può rilevare in sede di rilascio del Durc solo inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato, senza che il contribuente abbia tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali. Una diversa interpretazione del sistema integrerebbe un chiaro aggiramento del principio, espresso dal predetto Dm, che il Durc non può essere negato nemmeno per una inadempienza contributiva sostanziale, se questa è controversa in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Invero, il sistema normativo persegue un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell’impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il documento per inadempienze inesistenti, rappresentando come acclarate le violazioni solo per essere state comunicate all’azienda.
Pertanto, negare il Durc solo perché il contribuente non era stato in grado in 15 giorni di rimediare ad una incongruenza intrinseca, oltre ad essere giudicato illegittimo per mancanza di fondamento normativo, viene definito dalla sentenza “contraddittorio e non riconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità̀ e ragionevolezza”.
Infine, è bene evidenziare come il Giudice abbia censurato la condotta dell’INPS, nonostante fosse basata su propri documenti interni. Infatti, sul punto, il Tribunale ha espressamente ribadito come le circolari, nonostante costituiscano un importante strumento volto ad unificare l’operato dell’Ente sul piano nazionale, non possano mai essere considerate come fonti di diritto oggettivo (Cfr. Cass. 15482/2018 e 10595/2016).
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