Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
RSS
245678910Last

Notizie Aiop Nazionale

Quando un lavoratore è ritenuto subordinato
6563

Quando un lavoratore è ritenuto subordinato

Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro. Sentenza n.383 del 11 ottobre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Il caso in esame, prende le mosse dalla cessazione di un rapporto autonomo tra una biologa che operava all’interno di una Casa di Cura. La Collaboratrice intraprendeva un’azione volta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ed impugnava il preteso licenziamento comminatogli a causa di alcuni inadempimenti da ella posti in essere.
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Lamezia Terme, nel solco di un solido filone giurisprudenziale della Suprema Corte, ha evidenziato come il giudice che sia chiamato a qualificare un rapporto di lavoro quale subordinato o autonomo, è tenuto a far riferimento alle modalità di espletamento della prestazione.
Il richiamato filone giurisprudenziale della Cassazione sottolinea altresì che, attesa la possibilità di espletare ogni attività lavorativa mediante il ricorso al lavoro autonomo e al subordinato, il giudice nel qualificare la natura del rapporto è tenuto procedere a valutare la sussistenza del potere direttivo, disciplinare e di controllo in capo al datore quali caratteri distintivi del lavoro subordinato.
Inoltre, nel caso de qua il Tribunale ha ritenuto che “l’assoggettamento del lavoratore al potere datoriale … non può esaurirsi nella in una mera situazione di fatto, dovendo invece costituire l’espressione di un diritto e di un correlativo obbligo. Per integrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dunque, occorre non solo che lavoratore sia assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore, bensì che ciò faccia in adempimento di un obbligo contrattuale”.
Sulla scorta di tale principio, con riguardo specifico alle professioni medico sanitarie, il Giudice ha affermato che “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che [devono essere individuati] attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto” (Cfr. ex multiis Cass. Sez. Lav. 14573/2012; Cass. Sez. Lav. 19568/2013, ove tra l’altro la Corte ha ritenuto non sindacabile nel giudizio di legittimità la valutazione del Giudice se adeguatamente motivata).
Con riferimento al caso di specie, il Giudice ha ritenuto che nonostante il rapporto di lavoro fosse proseguito per oltre 10 anni senza soluzione di continuità e che la ricorrente “fosse stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale … non è emerso l’assoggettamento a forme di controllo esercitate dall’imprenditore rispetto all’esecuzione della prestazione lavorativa o la sussistenza di un obbligo di osservare un orario di lavoro predeterminato …, né che la ricorrente fosse tenuta ad attenersi alla direttive impartite dalla società o dai suoi preposti circa l’organizzazione del lavoro o la fruizione di riposi”.
Pertanto, sulla scorta dell’espletamento della prova testimoniale, nonostante il Tribunale ritenesse che la biologa fosse stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale, rigettava il ricorso. Invero, il Giudice evidenziava come fosse onere del lavoratore dimostrare che le modalità con cui esso viene inserito nell’organizzazione aziendale siano proprie del rapporto di lavoro subordinato.
Di contro, veniva ampiamente dimostrata l’autonoma gestione del lavoro, l’assenza di assoggettamento a direttive programmatiche, l’accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell’attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo e, pertanto, la lavoratrice veniva anche condannata alla refusione delle spese legali sostenute.
Previous Article Le implicazione economiche ed etiche dell’intelligenza artificiale discusse a livello europeo
Next Article Le istruzioni del Garante sul registro dei trattamenti
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top