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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Medici a gettone limitazioni utilizzo: ANAC pubblica Parere
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Medici a gettone limitazioni utilizzo: ANAC pubblica Parere

Giovedì 11 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Parere n. 35 in funzione consultiva, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 giugno 2024, in merito ai c.d. “medici a gettone”. 

Giovedì 11 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Parere n. 35 in funzione consultiva, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 giugno 2024, in merito ai c.d. “medici a gettone”. 
 
In particolare, rispondendo alla richiesta di parere di un’Azienda sanitaria regionale riguardo l’affidamento in appalto dei servizi medici e infermieristici, l’Autorità ha chiarito le procedure da seguire a seguito del decreto legislativo n. 34/2023, convertito in legge 56/2023, c.d. DL Bollette. Nello specifico:
  • In base alla nuova disciplina per gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, solo dopo aver verificato l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario”. Tali affidamenti non possano avere durata superiore ai dodici mesi e possono essere disposti solo in favore di operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità prescritti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio sanitario.  
  • Pertanto, precisa Anac, “la stazione appaltante è tenuta a dare espressa motivazione nella determina a contrarre e l'inosservanza delle disposizioni previste è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale”.
  • Dalla lettura dell’articolato normativo, appare chiaro l’intento del legislatore di confinare l’esternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici ad extrema ratio, percorribile solo in tassativi e straordinari casi. Le ragioni di tale scelta sono facilmente intuibili: l’affidamento in appalto dei servizi medici, fenomeno che ha visto con l’evento pandemico una notevole espansione, comporta, di norma, costi molto elevati e una minore qualità del servizio, diretta conseguenza della devoluzione ad un soggetto terzo del processo di selezione del personale medico ed infermieristico.
  • Tuttavia, per la probabile consapevolezza delle gravi carenze in organico non facilmente sopperibili e risolvibili dal Servizio sanitario e della necessità di assicurare continuità ai servizi sanitari, il legislatore, in sede di conversione del decreto, ha previsto che il regime ordinario non si applichi ai contratti già stipulati, alle procedure in corso di svolgimento e a quelle per le quali la determina a contrarre sia adottata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; nei citati casi, la durata del contratto non potrà superare i dodici mesi.
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