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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento disciplinare: legittimo l’utilizzo delle videoregistrazioni finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale
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Licenziamento disciplinare: legittimo l’utilizzo delle videoregistrazioni finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale

Cass. civ. sez. lav., 6 febbraio 2025, n. 3045.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recentissima pronuncia in commento affronta il caso di un lavoratore licenziato per sottrazione di beni aziendali. La condotta illecita veniva posta in essere dal medesimo nel piazzale antistante la sede dell’azienda, “in un’area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti” e veniva accertata dal datore di lavoro tramite l’esame dei filmati delle videocamere installate all’esterno dei locali aziendali.

L’ex dipendente impugnava il licenziamento anche sulla base dell’assunto che l’impianto di videosorveglianza non rispettasse i requisiti di cui all’art. 4 St. Lav. posto che la relativa installazione non era stata autorizzata né dalle rappresentanze sindacali presenti in azienda, né dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nel confermare le pronunce dei due precedenti gradi di giudizio che avevano sancito la legittimità del licenziamento, la Suprema Corte ha ribadito che “le telecamere erano state installate nel piazzale esterno dell'azienda, cioè in un'area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti. Dunque, l'uso della videosorveglianza era destinato alla sicurezza e alla protezione del patrimonio aziendale, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10636/2017). In altre parole, il lavoratore non era specificamente controllato, ma semplicemente investito dal raggio d'azione delle telecamere mentre svolgeva operazioni di carico all'esterno. I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente escluso lesioni della privacy dei lavoratori e ravvisato la proporzionalità del mezzo, giacché le riprese erano effettuate in aree visibili e accessibili al pubblico, senza ingerenze nella sfera privata del lavoratore”. Ha proseguito quindi la Cassazione, affermando che: “In proposito la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio espresso dalla CEDU - Grande Camera (sentenza del 17 ottobre 2019, ricorsi n. 1874/13 e 8567/13), secondo cui il livello di privacy è minore negli spazi di lavoro aperti al pubblico rispetto agli ambienti strettamente personali”.

Ciò anche in considerazione del fatto che l’impianto di videosorveglianza era posto a presidio di aree isolate e facilmente soggette ad intrusioni di terzi, circostanze tali da escludere un intento datoriale di videosorveglianza sistematica dell’attività lavorativa dei dipendenti. La Corte, in buona sostanza, ha ancora una volta confermato la distinzione tra controlli difensivi in senso lato e controlli difensivi in senso stretto: i primi, soggetti alla disciplina di cui all’art. 4 Stat. Lav., preventivi e generalizzati dell’attività lavorativa del personale dipendente, i secondi, invece, attivati a seguito di un fondato sospetto della commissione di un illecito di un singolo lavoratore. Ed è a quest’ultima tipologia di controlli – non soggetta ai limiti dell’art. 4, commi 1 e 2, Stat. Lav. – che viene ricondotta la fattispecie concreta per escludere la illegittimità del licenziamento.

In ultimo, gli Ermellini, rispetto alla dedotta inutilizzabilità probatoria delle videoregistrazioni, eccezione sollevata dal lavoratore, hanno confermato, richiamando anche Cass. 33809/2021, che nel processo civile non esiste un divieto di utilizzabilità probatoria delle risultanze video così stringente come quello previsto nel processo penale “dovendosi procedere ad un bilanciamento tra privacy del lavoratore e tutela dell’impresa, che deve avvenire secondo i principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, previsti dal D. Lgs. N. 196/2003”.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha ritenuto il licenziamento operato pienamente legittimo.

 

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