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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015
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La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Nei giudizi di merito, i giudici, pur rilevando la validità e legittimità del licenziamento dal punto di vista sostanziale, accoglievano la critica mossa dai lavoratori circa la sussistenza di violazioni formali.
I Tribunali, dunque, ritenendo applicabile la fattispecie prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, da una parte, accertavano la responsabilità in capo al datore di lavoro e, dall’altra, rimettevano alla Corte costituzionale la questione avente ad oggetto il criterio di quantificazione dell’indennizzo che la predetta norma dispone.
In particolare, il Giudice barese constatava l’opportunità di assoggettare il computo dell’indennizzo non già al citato art. 4, che prevede il criterio rigido e predeterminato dell’anzianità di servizio, bensì ai parametri ravvisabili nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e nell’art. 18, comma 6 St. Lav. che disegnano un regime più favorevole al lavoratore, stante la previsione in queste disposizioni di ulteriori e più flessibili principi cui ricollegare la quantificazione - come determinati dalla nota Sentenza n. 194 del 2018 della Consulta - quali il “numero di dipendenti occupati“, le “dimensioni dell’attività economica“, il “comportamento e le condizioni delle parti“, posti in relazione con la “gravità della violazione formale o procedurale posta in essere dal datore di lavoro“.
Ed infatti, a parere del giudice rimettente le ragioni che hanno comportato l’emissione della predetta Sentenza di incostituzionalità parziale dell’art. 3 (vizi di merito), si dovrebbero traslare anche all’art. 4 (vizi di forma).
Tale circostanza sarebbe, in tesi, altresì confermata dalla pressoché totale uniformità del dato letterale delle due disposizioni, con l’effetto di ritenere l’attuale assetto normativo in aperto contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza.
Unica discrepanza tra le due ordinanze è costituita dal maggior vigore con cui Il Tribunale di Roma ha sostenuto la natura sostanziale del diritto sotteso alla violazione delle norme che sovrintendono alle procedure di licenziamento.
Tale argomentazione del Giudice romano, ci offre l’opportunità di evidenziare che i due regimi sanzionatori, disciplinano due fattispecie completamente diverse essendo l’art. 3 posto a tutela del lavoratore a fronte di un licenziamento illegittimo e, di contro, l’art. 4 volto a sanzionare un licenziamento legittimo, ancorché viziato da errori procedimentali-formali.
Tuttavia, la questione è stata così rimessa alla Consulta, la quale dovrà valutare se anche l’interesse tutelato dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015 richieda il calcolo della relativa indennità in base a criteri non automaticamente collegati all’anzianità.
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