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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015
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La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Nei giudizi di merito, i giudici, pur rilevando la validità e legittimità del licenziamento dal punto di vista sostanziale, accoglievano la critica mossa dai lavoratori circa la sussistenza di violazioni formali.
I Tribunali, dunque, ritenendo applicabile la fattispecie prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, da una parte, accertavano la responsabilità in capo al datore di lavoro e, dall’altra, rimettevano alla Corte costituzionale la questione avente ad oggetto il criterio di quantificazione dell’indennizzo che la predetta norma dispone.
In particolare, il Giudice barese constatava l’opportunità di assoggettare il computo dell’indennizzo non già al citato art. 4, che prevede il criterio rigido e predeterminato dell’anzianità di servizio, bensì ai parametri ravvisabili nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e nell’art. 18, comma 6 St. Lav. che disegnano un regime più favorevole al lavoratore, stante la previsione in queste disposizioni di ulteriori e più flessibili principi cui ricollegare la quantificazione - come determinati dalla nota Sentenza n. 194 del 2018 della Consulta - quali il “numero di dipendenti occupati“, le “dimensioni dell’attività economica“, il “comportamento e le condizioni delle parti“, posti in relazione con la “gravità della violazione formale o procedurale posta in essere dal datore di lavoro“.
Ed infatti, a parere del giudice rimettente le ragioni che hanno comportato l’emissione della predetta Sentenza di incostituzionalità parziale dell’art. 3 (vizi di merito), si dovrebbero traslare anche all’art. 4 (vizi di forma).
Tale circostanza sarebbe, in tesi, altresì confermata dalla pressoché totale uniformità del dato letterale delle due disposizioni, con l’effetto di ritenere l’attuale assetto normativo in aperto contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza.
Unica discrepanza tra le due ordinanze è costituita dal maggior vigore con cui Il Tribunale di Roma ha sostenuto la natura sostanziale del diritto sotteso alla violazione delle norme che sovrintendono alle procedure di licenziamento.
Tale argomentazione del Giudice romano, ci offre l’opportunità di evidenziare che i due regimi sanzionatori, disciplinano due fattispecie completamente diverse essendo l’art. 3 posto a tutela del lavoratore a fronte di un licenziamento illegittimo e, di contro, l’art. 4 volto a sanzionare un licenziamento legittimo, ancorché viziato da errori procedimentali-formali.
Tuttavia, la questione è stata così rimessa alla Consulta, la quale dovrà valutare se anche l’interesse tutelato dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015 richieda il calcolo della relativa indennità in base a criteri non automaticamente collegati all’anzianità.
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