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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

La sicurezza sul lavoro e gli obblighi dei dipendenti
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La sicurezza sul lavoro e gli obblighi dei dipendenti

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Ordinanza 138 del 07.01.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Cassazione, con la pronuncia in commento, ritorna sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro e i vari adempimenti posti a carico delle aziende e dei dipendenti.
La normativa di riferimento in materia è dettata dal “Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come modificato dal Decreto Legislativo n.151/2015). Tale complesso normativo è stato elaborato recependo le direttive comunitarie incardinate al principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.
Secondo il Legislatore, tali principi vanno perseguiti tramite la creazione di una cultura della prevenzione attraverso la formazione e l'informazione dei dipendenti. Invero, i lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati, ma anche attori attivi e, come tali, devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi e nella prevenzione.
Proprio su tale principio di cooperazione tra Azienda e dipendenti verte la pronuncia della Cassazione. Invero, il procedimento prende le mosse dal ricorso presentato presso il Tribunale di Vasto da un lavoratore, che instava per l’invalidità del licenziamento comminatogli a causa della recidiva assenza alla formazione obbligatoria sull'accordo Stato-Regioni e, dunque, per la reintegra sul posto di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dell’Aquila rigettavano la domanda del lavoratore, il quale, al fine di veder riformata la Sentenza della Corte territoriale, ricorreva per Cassazione per non aver, a detta del lavoratore, la Corte di merito ritenuto il modus operandi dell’azienda in contrasto con il disposto di cui all’art. 1375 c.c. che impone la buona fede nell’esecuzione del contratto.
Contrariamente alle determinazioni del ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse la condotta del lavoratore a non essere incardinata al canone di cui all’art. 1375 c.c.. In particolare, con la presente ordinanza, la Corte ha sancito che la mancata partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.
In altre parole, la Cassazione, nel confermare il licenziamento intimato, ha ribadito come il sistema della Sicurezza sul Lavoro, visto nel suo complesso, coinvolga anche i lavoratori, i quali, in quanto destinatari di specifiche tutele in materia formativa, hanno l’obbligo di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” anche partecipando “ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 c. 2 lett.a) e h) D.Lgs.81/08).
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