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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

La sicurezza sul lavoro e gli obblighi dei dipendenti
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La sicurezza sul lavoro e gli obblighi dei dipendenti

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Ordinanza 138 del 07.01.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Cassazione, con la pronuncia in commento, ritorna sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro e i vari adempimenti posti a carico delle aziende e dei dipendenti.
La normativa di riferimento in materia è dettata dal “Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come modificato dal Decreto Legislativo n.151/2015). Tale complesso normativo è stato elaborato recependo le direttive comunitarie incardinate al principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.
Secondo il Legislatore, tali principi vanno perseguiti tramite la creazione di una cultura della prevenzione attraverso la formazione e l'informazione dei dipendenti. Invero, i lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati, ma anche attori attivi e, come tali, devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi e nella prevenzione.
Proprio su tale principio di cooperazione tra Azienda e dipendenti verte la pronuncia della Cassazione. Invero, il procedimento prende le mosse dal ricorso presentato presso il Tribunale di Vasto da un lavoratore, che instava per l’invalidità del licenziamento comminatogli a causa della recidiva assenza alla formazione obbligatoria sull'accordo Stato-Regioni e, dunque, per la reintegra sul posto di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dell’Aquila rigettavano la domanda del lavoratore, il quale, al fine di veder riformata la Sentenza della Corte territoriale, ricorreva per Cassazione per non aver, a detta del lavoratore, la Corte di merito ritenuto il modus operandi dell’azienda in contrasto con il disposto di cui all’art. 1375 c.c. che impone la buona fede nell’esecuzione del contratto.
Contrariamente alle determinazioni del ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse la condotta del lavoratore a non essere incardinata al canone di cui all’art. 1375 c.c.. In particolare, con la presente ordinanza, la Corte ha sancito che la mancata partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.
In altre parole, la Cassazione, nel confermare il licenziamento intimato, ha ribadito come il sistema della Sicurezza sul Lavoro, visto nel suo complesso, coinvolga anche i lavoratori, i quali, in quanto destinatari di specifiche tutele in materia formativa, hanno l’obbligo di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” anche partecipando “ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 c. 2 lett.a) e h) D.Lgs.81/08).
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