Search
× Search

Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

RSS
First1516171820222324Last

Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente non può rifiutarsi di eseguire una prestazione lavorativa, anche se corrispondente a mansioni inferiori
10188

Il dipendente non può rifiutarsi di eseguire una prestazione lavorativa, anche se corrispondente a mansioni inferiori

Sentenza della Corte di Cassazione n.21036 del 23 agosto 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, nel solco del filone giurisprudenziale già da noi messo in evidenza nel commento alla sentenza n. 9060 del 5 maggio 2016, ribadisce il principio in base al quale il lavoratore adibito a mansioni non confacenti al proprio profilo professionale, è comunque obbligato ad eseguirle, salvo il suo diritto di adire l’autorità giudiziaria, ciò in quanto il suo rifiuto integra un atto di insubordinazione, come tale sanzionabile da datore di lavoro.
Nel caso in esame, il lavoratore impugnava una sanzione disciplinare, costituita da una sospensione di tre giorni, irrogata a causa del rifiuto dello stesso di svolgere una mansione poiché - a suo dire - non corrispondente alla propria qualifica contrattuale.
Il Giudice delle prime cure aveva accolto il ricorso del lavoratore e aveva così annullato il provvedimento comminato da parte datoriale, ritenendo non dovuta la prestazione richiesta dal superiore gerarchico.
La Corte di Appello di Torino riformava la sentenza del Tribunale, sul presupposto che tale condotta integrasse insubordinazione. Inoltre, la Corte evidenziava come il rifiuto del dipendente avesse “creato disservizi all’organizzazione aziendale” e come, quindi, fosse indiscutibilmente sanzionabile sul piano disciplinare.
Il dipendente ricorreva dunque in Cassazione. Gli Ermellini confermavano la pronuncia della Corte d’Appello, evidenziando che: “l’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c.”.
In altre parole, la Cassazione ha ribadito che il rifiuto di un lavoratore subordinato di eseguire una prestazione non può essere giustificato dalla natura di mansione inferiore di quanto richiesto, poiché, sebbene sussista la possibilità per il dipendente di attivare una tutela giudiziaria, ciò non lo autorizza a pretendere autonomamente giustizia, in virtù delle citate norme del codice civile, nonché dell’art. 41 Cost., dal cui combinato disposto si evince che il dipendente è autorizzato a negare la propria prestazione, senza incorrere in insubordinazione, solo ove questa comporti un effettivo e dimostrabile pericolo grave ed irreparabile alle personali esigenze di vita, ovvero nel caso in cui l’azienda risulti totalmente inadempiente ai suoi obblighi, quali, a titolo esemplificativo, alla corresponsione degli emolumenti, alla copertura assicurativa e previdenziale, alla sicurezza del luogo di lavoro, previsti dal contratto.
Previous Article Il risk management: una sfida per le istituzioni sanitarie
Next Article In G.U. il decreto nazionale di adeguamento al GDPR
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top