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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento è legittimo anche per un solo giorno di indebito utilizzo del permesso sindacale
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Il licenziamento è legittimo anche per un solo giorno di indebito utilizzo del permesso sindacale

Cass. Sez. Lav. n. 26198 del 6 settembre 2022

La sentenza in oggetto affronta il caso di un lavoratore licenziato per giusta causa sulla base di contestazione che imputava a quest’ultimo la indebita fruizione, nel giorno 29 maggio 2015, del permesso sindacale di cui all’art. 30, legge n. 300/70, avendolo utilizzato per finalità personali del tutto estranee a quella propria del permesso in questione.

L’ex dipendente impugnava in Cassazione la pronuncia della Corte di Appello, con cui era stata dichiarata la legittimità del licenziamento, assumendo, tra i vari motivi, che la norma collettiva punisse con sanzione espulsiva solo l’assenza protratta per oltre cinque giorni consecutivi o ripetuta per cinque volte in un anno nei giorni seguenti alle festività e alle ferie, mentre la sanzione conservativa, della multa o della sospensione dal lavoro, trovasse applicazione alla stregua delle previsioni collettive nell’ipotesi in cui il lavoratore non si fosse presentato al lavoro o avesse abbandonato il proprio posto senza giustificato motivo. Censurava altresì la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva, in particolare sotto il profilo della non idoneità dell’unico episodio contestato a determinare il venir meno da parte datoriale della fiducia nella correttezza dei futuri adempimenti.

Orbene, la Suprema Corte, nel confermare che l’indebita fruizione anche di un solo giorno di permesso sindacale di cui all’art. 30, Stat. Lav., utilizzato dal lavoratore per finalità personali del tutto estranee a quella propria del permesso in oggetto, costituisce un vero e proprio abuso del diritto e giustifica il licenziamento per giusta causa del dipendente, ha precisato che: “la qualificazione della condotta del dipendente in termini di abuso del diritto appare coerente con l’accertamento della concreta vicenda …, venendo in rilievo non la mera assenza dal lavoro, ma un comportamento del dipendente connotato da un quid pluris rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali”.

La Corte ha inoltre escluso la riconducibilità della condotta alle norme collettive applicabili alla fattispecie che puniscono con sanzione conservativa la assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, ciò in quanto nello specifico non veniva in rilievo la sola assenza ingiustificata, peraltro erroneamente ritenuta dall’ex dipendente “unica e irripetibile”, ma – come già specificato - una condotta di vero e proprio abuso del diritto, lesiva del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tale da investire la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore e, dunque, connotata da maggiore gravità oggettiva e soggettiva, rispetto a quella considerata dalla norma collettiva.

Per tali motivi la Corte rigettava il ricorso, ribadendo la piena legittimità dell’operato licenziamento.

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