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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro può essere richiesto anche in assenza di procedimento disciplinare
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Il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro può essere richiesto anche in assenza di procedimento disciplinare

Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 27940 del 4 ottobre 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La recente pronuncia oggi commentata affronta il caso di una Banca, datrice di lavoro, la quale ricorreva giudizialmente nei confronti di un suo dipendente al fine di chiedere il pagamento della somma di € 117.228,50, a titolo di risarcimento del danno, per avere questi, nella sua qualità di direttore di filiale, omesso di custodire alcuni documenti consacranti il contratto di prestito accordato ad una società, rimasta inadempiente rispetto alla restituzione dello stesso. Tale inadempienza aveva impedito alla banca di insinuarsi al passivo fallimentare della società cliente.

Si opponeva il lavoratore, assumendo che, non avendo la Banca agito disciplinarmente nei suoi confronti (“nel caso in esame alla iniziale contestazione non era seguito nessun provvedimento disciplinare”), ciò escludesse anche le relative richieste risarcitorie. Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Ancona accoglievano la domanda del datore, sul presupposto che fosse ininfluente l’aver esperito o meno l’azione disciplinare.

La Cassazione – nel confermare le pronunce di merito – ha rilevato, preliminarmente, che le azioni disciplinari e di risarcimento del danno “si pongono su piani distinti, indipendenti l'uno dall'altro”. Ciò in quanto la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni e  “e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego", occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda (Cass. n. 394/2009; Cass. n. 8702/2000; Cass. n. 2097/18)”.

Per la Cassazione, dunque, l'esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiché “l'interesse perseguito dal datore è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale lesa”. In tale prospettiva la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari è stata dunque - secondo la Corte – “legittimamente assunta dal datore di lavoro che non valuti sanzionabile la condotta”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la debenza della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno.

 

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