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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro può essere richiesto anche in assenza di procedimento disciplinare
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Il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro può essere richiesto anche in assenza di procedimento disciplinare

Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 27940 del 4 ottobre 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La recente pronuncia oggi commentata affronta il caso di una Banca, datrice di lavoro, la quale ricorreva giudizialmente nei confronti di un suo dipendente al fine di chiedere il pagamento della somma di € 117.228,50, a titolo di risarcimento del danno, per avere questi, nella sua qualità di direttore di filiale, omesso di custodire alcuni documenti consacranti il contratto di prestito accordato ad una società, rimasta inadempiente rispetto alla restituzione dello stesso. Tale inadempienza aveva impedito alla banca di insinuarsi al passivo fallimentare della società cliente.

Si opponeva il lavoratore, assumendo che, non avendo la Banca agito disciplinarmente nei suoi confronti (“nel caso in esame alla iniziale contestazione non era seguito nessun provvedimento disciplinare”), ciò escludesse anche le relative richieste risarcitorie. Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Ancona accoglievano la domanda del datore, sul presupposto che fosse ininfluente l’aver esperito o meno l’azione disciplinare.

La Cassazione – nel confermare le pronunce di merito – ha rilevato, preliminarmente, che le azioni disciplinari e di risarcimento del danno “si pongono su piani distinti, indipendenti l'uno dall'altro”. Ciò in quanto la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni e  “e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego", occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda (Cass. n. 394/2009; Cass. n. 8702/2000; Cass. n. 2097/18)”.

Per la Cassazione, dunque, l'esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiché “l'interesse perseguito dal datore è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale lesa”. In tale prospettiva la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari è stata dunque - secondo la Corte – “legittimamente assunta dal datore di lavoro che non valuti sanzionabile la condotta”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la debenza della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno.

 

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