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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento se il dipendente non rispetta ordinanza regionale su emergenza epidemiologica
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Legittimo il licenziamento se il dipendente non rispetta ordinanza regionale su emergenza epidemiologica

Tribunale di Roma – Sez. Lavoro – Ordinanza del 21 febbraio 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La pronuncia in commento affronta il caso di una dipendente a tempo parziale di una R.S.A. laziale, da quest’ultima licenziata per non aver ottemperato a quanto disposto dall’Ordinanza della Regione Lazio n.   n. 34 del 18 aprile 2020 che imponeva per il “personale operante nelle strutture territoriali (residenziali e semiresidenziali) sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali” di “svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente all’interno di una singola struttura o, qualora la struttura sia dotata di più stabilimenti, esclusivamente all’interno del medesimo stabilimento“, ciò al fine di limitare la diffusione del contagio e la consequenziale insorgenza di cluster che avrebbero investito soggetti quanto mai fragili sia in ragione dell’età anagrafica media che del loro stato di salute.

Nello specifico, si appurava che la dipendente, benché sensibilizzata a tale principio di esclusività dal proprio datore di lavoro, disattendendo le disposizioni regionali nonché aziendali, in piena vigenza dell’ordinanza (18.04.2020/16/06/2021), aveva prestato e continuava a prestare attività fisioterapica ed osteopatica presso un Centro per l’età evolutiva nonchè presso uno Studio fisioterapico.

Impugnava la cennata risoluzione la lavoratrice, assumendo, da un lato, di non aver posto con la propria condotta in pericolo la salute dei pazienti della R.S.A., non avendo essa mai contratto il Covid-19 e, dall’altro, fornendo una diversa interpretazione della norma regionale, secondo cui questa avrebbe solo vietato di non prestare attività in “analoga struttura”, quindi consentendo prestazioni in centri ed ambulatori, diversi dalle R.S.A.

Il Tribunale, accogliendo in toto le motivazioni aziendali, specificava innanzitutto come il dato testuale della norma (ed ossia che il personale operante nelle RSA, come quella gestita dalla società resistente, avesse l'obbligo di svolgere la propria attività lavorativa "esclusivamente all'interno di una singola struttura") fosse “di per sé non ambiguo e non necessitante di interpretazione”.  Riteneva quindi “irrilevanti tutte le deduzioni inerenti ai controlli cui il personale sanitario è normalmente sottoposto (test e tamponi covid), al percorso vaccinale seguito ed anche al mancato contagio dal virus, poiché
l'addebito disciplinare è quello di avvenuta violazione di una disposizione regionale, recepita e diffusa dal datore di lavoro
”.

Così come sanciva l’assoluta irrilevanza che i rapporti con il Centro e lo Studio non fossero di natura subordinata, “essendo la norma regionale intesa ad assicurare l'esclusività dell'attività sanitaria all'interno di un'unica struttura, a prescindere dalla sua natura subordinata o autonoma. Sicché, già l'ammissione di avere intrattenuto dal dicembre 2020, in piena vigenza della ordinanza Regione Lazio n. 34 del 18/4/2020, una collaborazione autonoma con il Centro per l'età evolutiva […] integra la violazione contestata dal datore di lavoro”.

Il Giudice di prima fase, dunque, riteneva “fondato l'addebito di negligenza, per avvenuta violazione di una normativa regionale, recepita a livello aziendale, a nulla rilevando che il rischio di contagio dei pazienti o del restante personale, o il rischio di sanzioni da parte degli organi ispettivi non si siano verificati. Sicché, i fatti addebitati, nella misura in cui accertati, si pongono come una grave violazione dei doveri imposti ai dipendenti e sono idonei ad integrare la giusta causa di licenziamento”. Rigettava quindi il ricorso, con condanna di parte soccombente alle spese di lite.

Qui l'Ordinanza.

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