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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Il demansionamento del lavoratore all’esito di una riorganizzazione aziendale
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Il demansionamento del lavoratore all’esito di una riorganizzazione aziendale

Ordinanza Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro 8.6.2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento muove dal ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato da un dipendente, coordinatore infermieristico della “griglia ambulatoriale”, con cui veniva contenuta una struttura sanitaria innanzi al Giudice del Lavoro, al fine di vedere annullato il provvedimento con cui l’azienda, in forza del co. 2 dell’art. 2103 c.c., in ragione di una parziale modifica dell’assetto organizzativo e il conseguente accentramento delle funzioni di coordinamento in capo alla D.I.T.R.A., decideva di assegnare il lavoratore ad altra unità operativa ed adibirlo a mansioni di infermiere con conservazione del trattamento economico, ad esclusione delle indennità connesse alla funzione di coordinamento di cui all’art. 62 del CCNL.

In particolare, il lavoratore intendeva censurare l’esistenza della riorganizzazione aziendale e, in ogni caso, la dequalificazione determinata dall’essere stato adibito a mansioni di infermiere, in asserita violazione dell’art. 15 del CCNL Aiop.

Investito della controversia, il Giudice anzitutto rilevava come fosse pacifico tra le parti che il lavoratore svolgesse mansioni proprie dell’infermiere e dunque riconducibili alla categoria legale di appartenenza del ricorrente, escludendo quindi l’arbitrarietà del demansionamento dello stesso, ciò in virtù sia del co.2 dell’art. 2103 c.c. che, in caso di riorganizzazione aziendale permette tale operazione, sia in forza dell’art. 15 del CCNL Aiop che testualmente dispone: “Il lavoratore deve essere adibito ai compiti ed alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. I lavoratori, con esclusione di quelli inquadrati nelle qualifiche di cui alla posizione E2, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, possono altresì essere adibiti a compiti o mansioni riconducibili alla stessa categoria legale e contrattuale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza riduzione del trattamento stipendiale”.

Quanto alla posizione di coordinamento in precedenza ricoperta, il Tribunale di Avellino confermava la ricostruzione offerta dalla società, la quale rappresentava che, all’esito del trasferimento, aveva soppresso per accentramento la posizione ricoperta dal lavoratore.

In ragione di quanto sopra, il Giudice, rilevando come fosse mutato l’assetto organizzativo aziendale, confermava che l’applicazione che l’assegnazione a mansioni di infermiere era stata effettuata in perfetta ottemperanza a quanto disposto dell’art. 2103 co. 2 c.c., così come modificato dall’art. 3 co. 1 del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede espressamente la facoltà dell’azienda di assegnare il lavoratore, la cui posizione sia investita da una modifica degli assetti organizzativi, a mansioni diverse, anche appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, con diritto alla conservazione del livello e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa, tra cui rientra a pieno titolo l’indennità di funzione spettante al coordinatore.

In relazione alla questione trattata nell’ordinanza, giova ribadire che l’art. 15 del CCNL del 08.10.2020 ha richiamato pedissequamente la norma, prevedendo che l’azienda, prima di applicare il provvedimento, dovrà tenere sospesa l’efficacia per sette giorni dalla comunicazione, al fine di consentire al lavoratore di potersi confrontare con il Sindacato per una eventuale sua assistenza.

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