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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

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Profili giurisprudenziali concernenti l'applicazione della Legge 24/2017

Pubblichiamo un quadro di sintesi dello studio del professor Francesco Giulio Cuttaia, direttore del Centro studi in Diritto ed Economia in ambito sanitario (CSIDEAS), facente capo al Gruppo Policlinico di Monza, in merito alla cd. legge Gelli.

In esso vengono evidenziati due aspetti di particolare rilevanza per le strutture sanitarie private.

Il primo riguarda il tema della responsabilità civile delle strutture sanitarie, con particolare riferimento all'onere probatorio riguardante la sussistenza del nesso causale intercorrente tra l'evento dannoso e il comportamento che lo ha provocato. Nello studio si dà conto di un indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidatosi, in virtù del quale, rispetto all'opposto indirizzo prevalente prima dell'entrata in vigore della l. 24/2017, il paziente - attore che promuove il giudizio per il risarcimento dei danni - deve provare la sussistenza del nesso causale. Questo fa sì che quando la causa sia ignota o incerta, non possa essere pronunciata la soccombenza della struttura sanitaria (la quale, come è noto, è tenuta a rispondere contrattualmente ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.). Ciò comporta l'esclusione, quantomeno potenziale, di innumerevoli casi di risarcibilità, di modo che, anche in sede di stipulazione delle convenzioni con le società assicuratrici, tale dato deve essere tenuto in debito conto come fattore di attenuazione del rischio.

Il secondo aspetto riguarda la responsabilità penale del medico (o comunque dell'operatore sanitario) segnatamente per quanto riguarda la precisa individuazione del criterio interpretativo da seguire nella valutazione dell'elemento soggettivo della colpa, allorquando questa derivi da imperizia. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, dopo divergenti pronunce della stessa Suprema Corte, hanno declinato dei principi di diritto, la conoscenza e l'attuazione dei quali possono costituire ulteriori elementi per prevenire qualsiasi forma di responsabilità (anche sotto forma di un eventuale concorso) da parte delle strutture sanitarie private.

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