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Notizie dalla Liguria

Turismo medicale. Le misure per attrarre i pazienti con la valigia

Dichiarazioni del Presidente Gabriele Pelissero a Adnkronos Salute

Abolire l'Iva sulle prestazioni a pazienti stranieri, facilitare l'iter per i visti sanitari, fare sistema per competere alla pari con le destinazioni estere e aumentarele sinergie tra ospedali, ricerca, industria biotech e università. Sono queste le azioni da mettere in campo per promuovere il turismo medicale in Italia - un comparto che in Europa vale già 47 miliardi di euro, il 4,6% dell'intero fatturato dei viaggi - emerse dal convegno organizzato da Intercare, la fiera dedicata al Turismo medicale e all'Internazionalizzazione dei sistemi sanitari, all'interno di Bit.
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Notizie Aiop Nazionale

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Profili giurisprudenziali concernenti l'applicazione della Legge 24/2017

Pubblichiamo un quadro di sintesi dello studio del professor Francesco Giulio Cuttaia, direttore del Centro studi in Diritto ed Economia in ambito sanitario (CSIDEAS), facente capo al Gruppo Policlinico di Monza, in merito alla cd. legge Gelli.

In esso vengono evidenziati due aspetti di particolare rilevanza per le strutture sanitarie private.

Il primo riguarda il tema della responsabilità civile delle strutture sanitarie, con particolare riferimento all'onere probatorio riguardante la sussistenza del nesso causale intercorrente tra l'evento dannoso e il comportamento che lo ha provocato. Nello studio si dà conto di un indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidatosi, in virtù del quale, rispetto all'opposto indirizzo prevalente prima dell'entrata in vigore della l. 24/2017, il paziente - attore che promuove il giudizio per il risarcimento dei danni - deve provare la sussistenza del nesso causale. Questo fa sì che quando la causa sia ignota o incerta, non possa essere pronunciata la soccombenza della struttura sanitaria (la quale, come è noto, è tenuta a rispondere contrattualmente ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.). Ciò comporta l'esclusione, quantomeno potenziale, di innumerevoli casi di risarcibilità, di modo che, anche in sede di stipulazione delle convenzioni con le società assicuratrici, tale dato deve essere tenuto in debito conto come fattore di attenuazione del rischio.

Il secondo aspetto riguarda la responsabilità penale del medico (o comunque dell'operatore sanitario) segnatamente per quanto riguarda la precisa individuazione del criterio interpretativo da seguire nella valutazione dell'elemento soggettivo della colpa, allorquando questa derivi da imperizia. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, dopo divergenti pronunce della stessa Suprema Corte, hanno declinato dei principi di diritto, la conoscenza e l'attuazione dei quali possono costituire ulteriori elementi per prevenire qualsiasi forma di responsabilità (anche sotto forma di un eventuale concorso) da parte delle strutture sanitarie private.

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