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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuti di sottoporsi a visita medica
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Legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuti di sottoporsi a visita medica

Cass. Lav. ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale 

La recentissima pronuncia oggi esaminata affronta il caso di una lavoratrice che impugnava giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole per essersi rifiutata, per ben due volte, di effettuare la visita medica di idoneità, in ragione di mutamento delle mansioni, la prima adducendo che non era possibile sottoporsi ad esami invasivi come i prelievi di sangue all'interno di una stanza "riunioni aziendali" non asettica e neanche disinfettata, ribadendo la propria disponibilità alla visita in un luogo idoneo; la seconda, benché convocata presso un centro medico, manifestando la sua indisponibilità all'accertamento medico finalizzato – a suo dire -  allo svolgimento di mansioni illegittime non confacenti alla propria professionalità.

La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, sul presupposto che la richiesta di sottoposizione a visita medica fosse conforme alla legge ed il rifiuto da reputarsi, invece, illegittimo e non giustificato.

La ex dipendente ricorreva dunque in Cassazione, ribadendo l’illegittimità della visita medica disposta dal datore e, comunque, la sproporzionalità della sanzione.

La Suprema Corte, in via del tutto preliminare, evidenziava come la visita medica di idoneità in occasione del cambio della mansione fosse espressamente prescritta dall’art. 41 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 81/08 (“la sorveglianza sanitaria comprende…visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica”). Di tal che “la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente sottolineato dalla Corte distrettuale, non è censurabile e, anzi un adempimento dovuto”.

Gli Ermellini, dunque, valutavano la legittimità o meno del rifiuto apposto della lavoratrice, perché - a dire di quest’ultima - rivolto a contrastare un illegittimo demansionamento, atteso che le nuove mansioni erano state ritenute “non conformi alla qualifica rivestita e non compatibili con le condizioni di salute”, pervenendo alla conclusione che la visita medico disposta dal datore di lavoro fosse preventiva e prodromica all'assegnazione delle nuove mansioni e che l'omissione di detta visita avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento di parte datoriale. La reazione, dunque della lavoratrice, secondo la Cortenon è assolutamente giustificabile ai sensi dell'art. 1460 cc perché, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall'altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l'asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.

La Corte dichiarava del pari infondato l’ulteriore motivo di impugnativa circa la asserita sproporzionalità della sanzione adottata, ritenendo comprovati, sulla base della ricostruzione dei fatti documentalmente risultante, l'illegittimità del comportamento omissivo della dipendente, punito anche con sanzioni penali, e lo scopo della condotta del datore di lavoro, finalizzata alla prevenzione rispetto alla sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro cui l'art. 41 del D.lgs. n. 81 del 2008 è improntato.

Per tali motivi, veniva confermata la piena legittimità del licenziamento.

 

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