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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Valida la disdetta orale degli accordi collettivi aziendali
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Valida la disdetta orale degli accordi collettivi aziendali

Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Nella interessante sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si è trovata ad esaminare una pronuncia della Corte d’Appello di Milano con cui era stata confermata la condanna di un datore di lavoro al pagamento di premi previsti da accordi collettivi aziendali, in cui era previsto il rinnovo annuale tacito, salvo disdetta da manifestarsi entro l’ultimo giorno di gennaio. La Corte aveva infatti ritenuto irrilevante la disdetta posta in essere da datore di lavoro sia in forma orale che scritta, quest’ultima perché tardiva. L’azienda, nello specifico, aveva dapprima dato disdetta in forma orale in data 27 gennaio, in occasione di un incontro con le organizzazioni sindacali, e poi con una lettera datata 29 gennaio, ma pervenuta alla controparte il successivo 3 febbraio, quindi tardivamente.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra i vari motivi di ricorso, la validità e quindi la tempestività della dichiarazione di recesso comunicata oralmente.
Il Supremo Collegio, ripercorrendo la normativa nonché i precedenti giurisprudenziali in materia di libertà di forma, ha innanzitutto fissato il principio di diritto per cui, in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, ben potendo esso “realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti”, salvo diversa e precedente pattuizione scritta ex art. 1352 c.c..
Una volta stabilita la libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, la medesima libertà, secondo la Corte, deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso o il recesso unilaterale (o disdetta). Tanto deriva dal consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale per cui il recesso è un negozio recettizio che, pur non richiedendo formule sacramentali, nondimeno resta assoggettato agli stessi vincoli formali eventualmente prescritti per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento sia finalizzato (cfr. Cass. n. 14730/2000, Cass. n. 5454/90 e Cass. n. 5059/86). Di tal che se l’accordo può essere stipulato senza necessità di atto scritto, anche il relativo recesso è assoggettato al principio della libertà di forma, fermo restando l’onere incombente sul datore di lavoro di dimostrare l’esistenza di una effettiva disdetta verbale.
La Corte, fissando il principio di diritto che la “libertà della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune …ed ai i negozi connessivi, come il recesso unilaterale” ha dunque accolto il ricorso del datore di lavoro, rinviando alla Corte di Appello per l’accertamento, tramite istruttoria, dell’effettività della disdetta orale.
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