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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento valido anche senza “formule sacramentali”
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Licenziamento valido anche senza “formule sacramentali”

Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 24391 del 5 agosto 2022

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, dichiarava risolto il rapporto di lavoro tra il predetto ente e il lavoratore, ritenendo  il recesso avvenuto in forma incontestabilmente scritta e, pur giudicando non dimostrato il fatto storico della comunicazione di tale determinazione dirigenziale al dipendente, riteneva tuttavia provata la conoscenza da parte del lavoratore del cennato provvedimento, avendo questi dichiarato di averne informalmente acquisito copia presso gli uffici dell’amministrazione. La Corte d’Appello, dunque, giudicava efficace da tale data la risoluzione del rapporto, sussistendo i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario.

Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando di non aver mai ricevuto consegna in copia conforme dell'atto da parte dell'amministrazione e che il rinvenimento di una copia senza conformità e firma in originale non valesse a sanare il vizio di omessa comunicazione. Lo stesso ha, inoltre, invocato il difetto di forma scritta ad substantiam del licenziamento con decorrenza 1/1/2015, trattandosi di negozio nullo non convertibile ed ha ritenuto, pertanto, mai perfezionata la risoluzione orale intimatagli.

La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi addotti dal lavoratore, ribadendo innanzitutto come l’articolo 2 della L. n. 604 del 1966 stabilisca che l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro (comma 1), e che il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' inefficace (comma 3).

Pur tuttavia, a parere della Cassazione, la tesi difensiva secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale all'interessato, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde, non e' condivisibile. Ed infatti si legge in sentenza “se e' vero che la norma si riferisce a comunicazione in forma scritta, così comprendendo in un'unica nozione la forma scritta del documento e la ricezione del documento stesso, appunto scritto, da parte del destinatario, deve osservarsi in proposito, come già chiarito da questa Corte, che, in tema di forma del licenziamento, della L. n. 604 del 1966, articolo 2, esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (Cass. n. 12499/2012); sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara (Cass. n. 17652/2007; conf. Cass. n. 6447/2009)

A ciò aggiungono gli Ermellini che il prospettato pericolo di avere ricevuto una copia non conforme all'originale e' puramente astratto: al contrario, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775/2014; conf. Cass. n. 12730/2016, Cass. n. 16557/2019, Cass., n. 40750/2021).

Per i motivi esposti, la Corte ha respinto il ricorso, con condanna del lavoratore alle spese di lite.

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