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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento valido anche senza “formule sacramentali”
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Licenziamento valido anche senza “formule sacramentali”

Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 24391 del 5 agosto 2022

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, dichiarava risolto il rapporto di lavoro tra il predetto ente e il lavoratore, ritenendo  il recesso avvenuto in forma incontestabilmente scritta e, pur giudicando non dimostrato il fatto storico della comunicazione di tale determinazione dirigenziale al dipendente, riteneva tuttavia provata la conoscenza da parte del lavoratore del cennato provvedimento, avendo questi dichiarato di averne informalmente acquisito copia presso gli uffici dell’amministrazione. La Corte d’Appello, dunque, giudicava efficace da tale data la risoluzione del rapporto, sussistendo i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario.

Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando di non aver mai ricevuto consegna in copia conforme dell'atto da parte dell'amministrazione e che il rinvenimento di una copia senza conformità e firma in originale non valesse a sanare il vizio di omessa comunicazione. Lo stesso ha, inoltre, invocato il difetto di forma scritta ad substantiam del licenziamento con decorrenza 1/1/2015, trattandosi di negozio nullo non convertibile ed ha ritenuto, pertanto, mai perfezionata la risoluzione orale intimatagli.

La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi addotti dal lavoratore, ribadendo innanzitutto come l’articolo 2 della L. n. 604 del 1966 stabilisca che l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro (comma 1), e che il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' inefficace (comma 3).

Pur tuttavia, a parere della Cassazione, la tesi difensiva secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale all'interessato, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde, non e' condivisibile. Ed infatti si legge in sentenza “se e' vero che la norma si riferisce a comunicazione in forma scritta, così comprendendo in un'unica nozione la forma scritta del documento e la ricezione del documento stesso, appunto scritto, da parte del destinatario, deve osservarsi in proposito, come già chiarito da questa Corte, che, in tema di forma del licenziamento, della L. n. 604 del 1966, articolo 2, esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (Cass. n. 12499/2012); sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara (Cass. n. 17652/2007; conf. Cass. n. 6447/2009)

A ciò aggiungono gli Ermellini che il prospettato pericolo di avere ricevuto una copia non conforme all'originale e' puramente astratto: al contrario, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775/2014; conf. Cass. n. 12730/2016, Cass. n. 16557/2019, Cass., n. 40750/2021).

Per i motivi esposti, la Corte ha respinto il ricorso, con condanna del lavoratore alle spese di lite.

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