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Notizie dalla Liguria

L'eco sulla stampa dell'appello Aiop rivolto a Matteo Renzi e a Beatrice Lorenzin

A seguito dell'invio del comunicato stampa che riportava la posizione espressa dal Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, in merito alla proposta avanzata dalle Regioni che conterrebbe un taglio di 350 milioni di euro all'ospedalità privata accreditata, vi riportiamo di seguito la raccolta di tutti gli articoli usciti sino ad oggi sulle principali testate nazionali e regionali e suoi principali siti online.

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento valido anche senza “formule sacramentali”
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Licenziamento valido anche senza “formule sacramentali”

Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 24391 del 5 agosto 2022

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, dichiarava risolto il rapporto di lavoro tra il predetto ente e il lavoratore, ritenendo  il recesso avvenuto in forma incontestabilmente scritta e, pur giudicando non dimostrato il fatto storico della comunicazione di tale determinazione dirigenziale al dipendente, riteneva tuttavia provata la conoscenza da parte del lavoratore del cennato provvedimento, avendo questi dichiarato di averne informalmente acquisito copia presso gli uffici dell’amministrazione. La Corte d’Appello, dunque, giudicava efficace da tale data la risoluzione del rapporto, sussistendo i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario.

Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando di non aver mai ricevuto consegna in copia conforme dell'atto da parte dell'amministrazione e che il rinvenimento di una copia senza conformità e firma in originale non valesse a sanare il vizio di omessa comunicazione. Lo stesso ha, inoltre, invocato il difetto di forma scritta ad substantiam del licenziamento con decorrenza 1/1/2015, trattandosi di negozio nullo non convertibile ed ha ritenuto, pertanto, mai perfezionata la risoluzione orale intimatagli.

La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi addotti dal lavoratore, ribadendo innanzitutto come l’articolo 2 della L. n. 604 del 1966 stabilisca che l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro (comma 1), e che il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' inefficace (comma 3).

Pur tuttavia, a parere della Cassazione, la tesi difensiva secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale all'interessato, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde, non e' condivisibile. Ed infatti si legge in sentenza “se e' vero che la norma si riferisce a comunicazione in forma scritta, così comprendendo in un'unica nozione la forma scritta del documento e la ricezione del documento stesso, appunto scritto, da parte del destinatario, deve osservarsi in proposito, come già chiarito da questa Corte, che, in tema di forma del licenziamento, della L. n. 604 del 1966, articolo 2, esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (Cass. n. 12499/2012); sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara (Cass. n. 17652/2007; conf. Cass. n. 6447/2009)

A ciò aggiungono gli Ermellini che il prospettato pericolo di avere ricevuto una copia non conforme all'originale e' puramente astratto: al contrario, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775/2014; conf. Cass. n. 12730/2016, Cass. n. 16557/2019, Cass., n. 40750/2021).

Per i motivi esposti, la Corte ha respinto il ricorso, con condanna del lavoratore alle spese di lite.

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