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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento nell’ipotesi di sottrazione di dati, anche se non divulgati o utilizzati per propri fini
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Legittimo il licenziamento nell’ipotesi di sottrazione di dati, anche se non divulgati o utilizzati per propri fini

ordinanza Cass. Lav. n. 2402 del 27 gennaio 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale  

 

Nella pronuncia in commento viene affrontato il caso di un lavoratore licenziato per giusta causa per essersi, tra l’altro, appropriato di documentazione aziendale contenente informazioni sensibili relative all’esercizio dell’attività di impresa (know-how), per eventualmente avvalersene in un’epoca successiva.

Il Tribunale di Modena, all’esito dell’istruttoria espletata, accertava la legittimità del licenziamento. La Corte d’Appello d Bologna confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente valorizzato il contenuto della condotta posta in essere, essendo stato definitivamente incrinato il rapporto di fiducia e ritenendo le circostanze poste come gravame dal lavoratore irrilevanti, atteso che i riscontri testimoniali confermavano il tentativo di quest’ultimo di sottrarre il “know-how” aziendale per eventualmente avvalersene successivamente.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto, si è conformata a quanto statuito dai Giudici dei gradi precedenti, rigettando il ricorso e sostenendo che, ai fini della valutazione della gravità della condotta, non ha rilievo alcuno la natura del materiale sottratto, ossia la circostanza che il lavoratore non abbia potuto trarre un’effettiva utilità dalla documentazione, dato il valore meramente “storico della stessa” né la circostanza che i documenti aziendali di cui si era impossessato potessero essere asportati, poiché non protetti da “password”. Per la sentenza, ciò che connota la gravità della condotta è la provenienza aziendale della documentazione, senza che incida – in punto di colpevolezza – la materiale utilizzabilità futura della stessa, tant’è che la Corte precisa “accertata la provenienza aziendale, esclusa l’appartenenza del lavoratore del materiale sottratto, non rileva ai fini della gravità della condotta la materiale utilizzabilità dei documenti stessi”.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’impossessamento di documentazione inerente al processo produttivo dell’azienda integra la fattispecie della sottrazione del Know how aziendale (cfr. Cass. 24 ottobre 2017 n. 25147; Cass. 10 aprile 2020 n. 11959), non essendo essenziale l’utilizzo per propri fini o la divulgazione a soggetti terzi dei dati indebitamente appresi.

 

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