Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
RSS
First1920212224262728Last

Notizie Aiop Nazionale

La sanzione disciplinare è legittima anche per un solo fatto rispetto alla pluralità di addebiti mossi
101

La sanzione disciplinare è legittima anche per un solo fatto rispetto alla pluralità di addebiti mossi

Corte di cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 26003 del 24 settembre 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La controversia, oggetto della pronuncia oggi in commento, trae origine dalla sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio e dal trattamento economico irrogata da un istituto bancario. nei confronti di un dipendente per sei distinti addebiti: sottrazione di carta di debito di un cliente, svolgimento di attività non autorizzate, errori operativi nella gestione di operazioni bancarie e mancata diligenza nell'esecuzione di disposizioni di pagamento. Il giudice di merito, pur non ritenendo dimostrati tutti gli episodi contestati, aveva confermato la legittimità della sanzione sulla base di un solo episodio, ritenuto di per sé sufficiente a giustificare la misura disciplinare applicata secondo i parametri di proporzionalità previsti dal CCNL di settore.

Il ricorrente ricorreva in Cassazione, eccependo la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della sanzione non essendo stati accertati tutti i fatti contestati, e aveva inoltre dedotto la tardività della sanzione rispetto alla contestazione.

La Cassazione ha rigettato il ricorso confermando un principio di fondamentale: la sanzione irrogata per plurimi addebiti mantiene la sua legittimità anche quando risulti provato soltanto uno degli episodi contestati, purché tale singolo episodio sia di per sé idoneo a giustificare la sanzione applicata.

Questo orientamento, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, si fonda su una logica giuridica ineccepibile: se un singolo inadempimento è tale da giustificare una determinata sanzione secondo i parametri di proporzionalità stabiliti dalla contrattazione collettiva, la circostanza che altri addebiti non risultino provati non può inficiare la legittimità del provvedimento disciplinare.

Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, "la tesi sostenuta dal ricorrente appare contraria ad ogni logica giuridica, laddove ipotizza che la domanda di Unicredit dovesse essere intesa nel senso che il provvedimento disciplinare potesse essere confermato solo se fossero stati dichiarati esistenti tutti i fatti, anche se uno di essi fosse tale da giustificare da solo l'irrogazione della sanzione applicata".

Il principio trova il suo fondamento nell'articolo 2106 del codice civile, che subordina l'esercizio del potere disciplinare alla sussistenza di un inadempimento degli obblighi contrattuali, senza richiedere una pluralità di violazioni. La proporzionalità della sanzione deve essere valutata in relazione alla gravità del singolo inadempimento accertato, non alla sommatoria degli addebiti contestati.

Il principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità si estende anche alle sanzioni espulsive, come confermato dal richiamo alla precedente sentenza n. 2579 del 2009 che aveva stabilito la legittimità della sanzione "anche espulsiva, irrogata per più addebiti e sorretta anche soltanto da uno di essi".

Per tali motivi, la Corte respingeva il ricorso proposto dal lavoratore confermando la legittimità della sanzione adottata.

Previous Article Il governo ha la delega sulla retribuzione e sulla contrattazione collettiva.
Next Article Quick & Easy: pulizia professionale sempre a portata di mano

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top